Il giudizio civile sulla dinamica del sinistro
Nel contenzioso civile derivante da sinistri stradali, la ricostruzione del fatto storico è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, chiamato a valutare in modo unitario tutte le risultanze istruttorie. Tale valutazione avviene sulla base della coerenza interna delle prove, della loro attendibilità soggettiva e oggettiva e della compatibilità con le circostanze concrete del caso.
In questo solco si colloca la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 1125 del 2025, che ribadisce criteri consolidati in tema di onere e valore della prova.
Il referto di pronto soccorso come atto pubblico
Secondo la Corte, il referto di pronto soccorso riveste un ruolo centrale nella ricostruzione dei sinistri stradali. Esso consente di cristallizzare la situazione nell'immediatezza dell'evento e costituisce un atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Il documento fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni rese dal paziente e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza, inclusi i riferimenti temporali e le circostanze dell'accesso alla struttura sanitaria.
L'assenza del referto e il maggiore rigore probatorio
In mancanza di un accesso tempestivo al pronto soccorso, il giudice è tenuto a svolgere una verifica più rigorosa delle allegazioni di parte. In particolare, deve essere attentamente valutata la compatibilità tra la dinamica del sinistro dedotta in giudizio e le lesioni lamentate.
L'assenza di un riscontro sanitario immediato può incidere negativamente sull'attendibilità della ricostruzione dei fatti, soprattutto quando si assumono lesioni di particolare gravità.
La rilevanza della gravità delle lesioni
La Corte evidenzia come, secondo l'id quod plerumque accidit, lesioni di una certa entità rendano normalmente necessario il ricorso immediato a cure di emergenza. Risulta pertanto anomalo che un soggetto che affermi di aver riportato gravi danni fisici si sia rivolto esclusivamente al proprio medico di fiducia, senza accedere a una struttura ospedaliera nell'immediatezza del sinistro.
Tale circostanza legittima un più penetrante scrutinio giudiziale sulla veridicità e sulla riconducibilità causale delle lesioni all'evento denunciato.
I limiti probatori della relazione del medico di fiducia
La relazione del medico fiduciario, se priva di un'approfondita indagine eziologica e di un riscontro diretto del fatto storico, non è idonea a dimostrare l'an debeatur. Essa non prova, infatti, né l'effettiva verificazione del sinistro né la sua dinamica.
Diversamente dal referto di pronto soccorso, tale documentazione non gode di fede privilegiata e non può assolvere, da sola, all'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Dichiarazioni al medico e confessione stragiudiziale
Il valore probatorio del referto ospedaliero riguarda esclusivamente il dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che essa sia stata resa con quel determinato contenuto. Resta esclusa, invece, ogni automatica efficacia dimostrativa circa la veridicità intrinseca di quanto dichiarato.
Le dichiarazioni rese al medico integrano una confessione stragiudiziale resa a un terzo, ai sensi dell'articolo 2735, primo comma, secondo inciso, del codice civile. Esse non hanno valore di prova legale e sono liberamente apprezzabili dal giudice, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
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