Significato dell'articolo 37 della Costituzione: l'eguaglianza tra uomo e donna nell'ambito lavorativo e la tutela del lavoro del minore

Il testo dell'art. 37 Costituzione

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Articolo 37 Costituzione:

"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione."

Uguaglianza tra uomo e donna nel lavoro ex art. 37 Cost.

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L'articolo 37 Cost. è una norma di carattere programmatico che si pone come obiettivo principale quello di tutelare e proteggere la figura delle donne e dei minori in ambito lavorativo.

Il primo comma, in particolare, mette nero su bianco l'eguaglianza tra l'uomo e la donna lavoratrice, sul piano dei diritti e della retribuzione.

Con lo sguardo del giorno d'oggi, già il fatto che il Costituente abbia avvertito il bisogno di esplicitare tale eguaglianza ci fa capire che nel contesto sociale dell'epoca la figura della donna necessitava della dovuta affermazione, e non a caso nella relazione all'articolo in oggetto si legge, con una non celata soddisfazione, che la disposizione in oggetto contribuisce alla "conquistata eguaglianza della donna".

La protezione assicurata dalla Carta riguarda, in particolare, la lavoratrice madre e il bambino. La produzione normativa dei decenni a seguire ha assicurato, progressivamente, l'eguaglianza sostanziale tra uomo e donna, sia con riguardo alle procedure di assunzione e di progressione di carriera, sia con riferimento ai permessi finalizzati ai bisogni della famiglia, oggi riconosciuti anche al padre lavoratore, nonché al divieto di licenziamento per la lavoratrice madre.

Articolo 37 Costituzione e tutela del lavoro dei minori

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Gli ultimi due commi dell'articolo 37 si focalizzano sulla figura del minore, ponendo una riserva di legge per quanto riguarda l'età minima lavorativa, oggi fissata a 15 anni, in armonia con i limiti di età previsti per l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 Cost.

Ai minori viene inoltre garantita parità di retribuzione e specifica tutela normativa, che si sostanzia, ad esempio, in particolari norme riguardanti i limiti all'orario di lavoro e il divieto di adibire i minori di età a mansioni particolarmente gravose.


Foto: 123rf.com
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