Significato dell'art. 27 della Costituzione: responsabilità penale personale, presunzione di innocenza e contrarietà dell'ordinamento alle pene inumane

Il testo dell'art. 27 Costituzione

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Art. 27 Costituzione: "La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte."

L'articolo in oggetto contiene una serie di principi fondamentali del nostro ordinamento, con particolare riferimento all'ambito penale.

Presunzione di innocenza nell'art. 27 Cost.

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Il primo comma sancisce la personalità della responsabilità penale. In base a questo principio, può essere considerato responsabile soltanto l'autore del reato e nessun altro soggetto.

Non v'è spazio, quindi per la responsabilità oggettiva e per quella solidale, che invece ha cittadinanza nel diritto civile, né possono considerarsi in alcun modo penalmente responsabili gli eredi dell'autore del reato.

L'imputato, inoltre, deve essere considerato innocente fino a quando non intervenga a suo carico una condanna penale definitiva.

Divieto di trattamenti contrari all'umanità

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Gli ultimi due commi dell'articolo 27 Costituzione definiscono i limiti del trattamento a cui può essere sottoposto il condannato.

In particolare, in base al quarto comma, non è ammessa la pena di morte. Quest'ultima, dal 2007, non è più ammessa neanche dalle leggi militari di guerra. Anzi, al riguardo va sottolineato il ruolo attivo del nostro Paese nella lotta per l'abolizione della pena di morte anche a livello internazionale.

Quanto al terzo comma, esso pone due importanti principi: il divieto di trattamenti inumani a carico del condannato e la finalità rieducativa della pena, che deve tendere al reinserimento del soggetto nella società.

Il divieto di trattamenti contrari alla dignità umana e della pena di morte si ricollegano sia ai diritti fondamentali contemplati dall'art. 2 Cost., sia al tema dell'estradizione trattato dagli artt. 10 e 26 Cost.


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