Significato dell'art. 26 della Costituzione: il divieto di estradizione per motivi politici e la condizione di reciprocità prevista per la consegna

Il testo dell'art. 26 della Costituzione

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Articolo 26 Costituzione: "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici."

Si tratta, indubbiamente, di una norma di fondamentale importanza, che delinea sotto molteplici aspetti la posizione della nostra Repubblica nei rapporti con gli altri Stati e nei riguardi di alcuni delicati argomenti, come il rispetto dei diritti umani da parte di un ordinamento democratico.

Condizione di reciprocità nell'articolo 26 Costituzione

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Il primo comma fa esplicito riferimento al cittadino, e quindi tratta espressamente dell'estradizione passiva, che si configura quando lo Stato italiano riceve da un altro Stato la richiesta di consegna di un cittadino ritenuto autore di un reato. L'estradizione attiva, invece, si configura quando è l'Italia a richiedere la consegna del soggetto considerato autore del reato.

Ebbene, tale consegna è consentita a condizioni di reciprocità, cioè solo in quanto espressamente prevista da convenzioni internazionali precedentemente stipulate tra i due Stati interessati e a condizione che il fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti.

Divieto di estradizione per reati politici

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Il secondo comma fa riferimento al cittadino che sia ricercato per reati politici. La disposizione va letta in coordinato con l'ultimo comma dell'art. 10 Cost., che pone lo stesso divieto con riferimento allo straniero.

Il divieto di estradizione per reati politici è teso ad evitare che un soggetto venga estradato e poi giudicato ed eventualmente condannato solo per essersi opposto a un regime antidemocratico.

Anche in questo caso occorre richiamare una diversa norma della Carta, l'art. 27 Cost., che vieta la pena di morte e i trattamenti inumani. Pertanto, deve assolutamente ritenersi che l'estradizione sia vietata anche in tutti i casi in cui il soggetto da consegnare possa correre il rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari alla dignità umana da parte del Paese richiedente.


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