Guida generale sull'estradizione, per comprendere come funziona questo istituto di cooperazione giudiziaria tra Stati attualizzato dal caso di Cesare Battisti

di Annamaria Villafrate - Come accade periodicamente, si torna a parlare di Cesare Battisti. Condannato in Italia per terrorismo negli anni di Piombo, fino a qualche tempo fa rideva beffardo nelle foto che lo ritraevano, protetto dall'asilo politico concesso dall'ex presidente Lula in Brasile, in barba alle richieste di estradizione avanzate dallo Stato italiano. Ma dopo quasi 40 anni di battaglie giudiziarie, arresti, fughe e latitanze, l'ex terrorista è stato catturato e arrestato in Bolivia il 13 gennaio 2019 e si è subito provveduto alla sua estradizione in Italia dove sconterà la pena comminata dalla giustizia italiana, l'ergastolo.

Cerchiamo quindi di capire alla luce del caso più noto dell'ultimo decennio, che cos'è l'estradizione e come funziona questo istituto, che prevede la cooperazione giudiziaria tra Stati, nel caso in cui un soggetto, perseguito o imputato di reato, si rifugi in un altro per sfuggire alle sue responsabilità penali:

Cos'è l'estradizione

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L'estradizione è un istituto che, come sancito dall'art. 697 c.p.p comma 1, prevede la consegna di un soggetto da parte dello Stato in cui si trova, a quello che ne fa richiesta, per procedere penalmente nei suoi confronti (estradizione processuale) o per dare esecuzione a una sentenza definitiva di condanna (estradizione esecutiva).

Tipi di estradizione

L'estradizione può essere di due tipi diversi:

  • attiva: quando è lo Stato italiano a chiedere a un altro Stato la consegna di una persona;
  • passiva: quando è uno Stato straniero a chiedere allo Stato italiano, di consegnargli un soggetto per procedere penalmente nei suoi confronti.

Estradizione: la disciplina

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L'estradizione è contemplata a livello costituzionale dall'art. 10, comma 4, che non la ammette per motivi politici e dall'art. 26 che, oltre a ribadirne l'inammissibilità per reati politici, la consente per il cittadino solo se espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

All'estradizione il codice penale invece dedica l'art. 13, disponendo che l'istituto è regolato dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali e che "non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera." Infine, come previsto dal comma 3, l'estradizione può essere sia concessa che offerta, anche per reati non previsti dalle convenzioni internazionali, a condizione che non ne facciano espresso divieto.

Estradizione: limiti e condizioni

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Alla luce di quanto esposto emerge che l'istituto è sottoposto a limiti e condizioni:

  • In virtù del principio della doppia punibilità o incriminabilità, l'estradizione non può essere né concessa né offerta se il fatto per il quale viene avanzata la richiesta non è previsto come reato sia dalla legge italiana che straniera.
  • Il cittadino, ma anche lo straniero, non possono essere estradati per motivi politici.
  • L'estradizione non può essere concessa se c'è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato subirà atti discriminatori o persecutori a causa della sua razza, religione, sesso, lingua, nazionalità, idee politiche, condizioni sociali o personali o trattamenti degradanti, inumani e crudeli, che configurano la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
  • L'estradizione non può essere accordata se il fatto per cui è richiesta è punito dalla legge straniera con la pena di morte, a meno che non è previsto un meccanismo di commutazione in una pena detentiva.
  • Nel rispetto del principio di specialità, una volta ottenuta l'estradizione, non si può procedere nei confronti del soggetto estradato per fatti verificatisi anteriormente o comunque diversi rispetto a quelli che sono alla base del provvedimento, a meno che lo Stato estradante non esprima il suo consenso (estradizione suppletiva) e sempre che l'estradato, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato lo Stato a cui è stato consegnato entro 45 giorni dalla sua liberazione definitiva o quando, pur avendolo lasciato, vi ha poi fatto ritorno.
  • L'estradizione non viene concessa dal Ministro della giustizia se rischia di compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
  • Il Ministro della Giustizia, se l'accordo internazionale gli consente di rifiutare l'estradizione, ma non ne regola l'esercizio, ha il potere di rigettare l'estradizione valutando la gravità del fatto, la rilevanza degli interessi danneggiati dal reato e le condizioni personali del soggetto per cui viene richiesta;
  • L'estradizione non può essere concessa nei casi e per i reati espressamente vietati dalle convenzioni internazionali.
  • Per il principio del ne bis in idem "chi è già stata giudicato in Italia non può essere estradato per essere nuovamente processato in un altro paese per lo stesso fatto".
  • Essa infine è rifiutata se, come previsto dall'art 705 c.p.p, ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona.

Domanda di estradizione passiva: contenuto e allegati

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Nel momento in cui uno Stato straniero vuole ottenere l'estradizione di un imputato o di un condannato, deve presentare domanda allo Stato ospitante. All'istanza deve essere allegato il provvedimento che dispone la restrizione della libertà o la sentenza di condanna alla reclusione e i seguenti documenti:

  • una relazione indicante i fatti per i quali viene chiesta l'estradizione, il tempo, il luogo e la qualificazione giuridica degli stessi;
  • il testo delle norme di legge applicabili;
  • il provvedimento che prevede la commutazione della pena di morte, nei casi in cui è prevista dall'ordinamento;
  • i dati segnaletici e ogni altra informazione utile a identificare la persona per la quale si chiede presenta l'istanza.

Domanda di estradizione: esiti possibili

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In Italia, competente a concedere l'estradizione, è il Ministro della Giustizia. Egli può concederla o meno, dopo aver verificato l'osservanza delle condizioni di specialità e di quelle ulteriori eventualmente previste. In particolare il Ministero può:

  • concedere l'estradizione della persona che ha dato il suo consenso in presenza del difensore ed eventualmente dell'interprete e risultante da verbale, a meno che non sussistano ragioni ostative. Da notare che il consenso del soggetto per cui si chiede l'estradizione rende superflua la decisione favorevole della Corte d'Appello, anche se, in entrambi i casi, l'estradizione non è obbligatoria;
  • decidere di subordinare la concessione a condizioni ulteriori che ritiene opportune;
  • non accogliere la domanda di estradizione, provvedendo, in questo caso, a comunicarlo al Ministero della Giustizia dello Stato estero e all'autorità giudiziaria competente.

Nel caso in cui concorrano diverse istanze di estradizione, il Ministero ne stabilisce l'ordine di precedenza, tenendo conto di tutte le circostanze del caso (data di ricevimento della domanda, gravità dei fatti, luogo di commissione del reato o dei reati, nazionalità e residenza del soggetto, possibilità di reistradizione dallo Stato richiedente a un altro).

Estradizione: competenza giurisdizionale

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Quando è necessaria la decisione favorevole della Corte d'appello, competente a decidere è quella del distretto in cui l'imputato o il condannato risiede, dimora o ha eletto domicilio nel momento in cui: la domanda giunge al Ministero o alla Corte d'appello che ha ordinato l'arresto provvisorio di cui all'art. 715 c.p.p. o a quella il cui presidente ha disposto la convalida dell'arresto provvisorio di cui all'art. 716 c.p.p. Nei casi in cui la competenza non può essere determinata nei modi indicati è competente la Corte d'appello di Roma. Al procedimento nanti la Corte d'Appello può prendere parte, a condizione di reciprocità, lo Stato richiedente tramite difensore abilitato a patrocinare davanti all'autorità giudiziaria italiana.

Estradizione: procedimento

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Il procedimento ha inizio quando il Ministero, ritenendo di dare corso alla domanda di estradizione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e dei documenti, la trasmette al procuratore generale della Corte d'Appello competente. Ricevuta la domanda, il procuratore (dopo avere espletato le attività di cui all'art. 703 commi 2 e 3) entro 30 giorni dalla data in cui la domanda gli perviene, deposita la requisitoria in cancelleria. L'avviso di deposito della stessa deve essere notificato alla parte, al difensore e all'eventuale rappresentante che hanno 10 giorni per prenderne visione, estrarne copia e presentare memorie.

Fissata l'udienza da parte del presidente, il provvedimento deve essere notificato alla parte, al difensore e all'eventuale rappresentante, per dare la possibilità, fino a 5 giorni prima della sessione, di depositare memorie in cancelleria. La decisione è assunta dalla Corte d'Appello con sentenza entro 6 mesi dalla presentazione della requisitoria, in camera di consiglio, per verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione della stessa.

Corte d'appello: decisioni possibili

Al termine del procedimento davanti la Corte competente:

  • Se la decisione è favorevole all'estradizione e se lo richiede il Ministro, il giudicante dispone la custodia cautelare del soggetto e il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti (artt. 714, 715 c.p.p), stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente. La Corte, quando non esiste una convenzione o questa non dispone diversamente, pronuncia sentenza favorevole se sussistono gravi indizi di colpevolezza, se è stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona per cui si chiede l' estradizione, non c'è un procedimento penale in corso o non è stata pronunciata una sentenza di condanna (art. 705 c.p.p)
  • Se invece la decisione è contraria all'estradizione, la Corte dispone la restituzione delle cose eventualmente sequestrate, la revoca delle eventuali misure cautelari disposte (art. 718 c.p.p) o la loro sostituzione. La pronuncia contraria all'estradizione non preclude comunque la riproposizione della domanda, se fondata su elementi diversi rispetto a quelli già valutati dall'autorità giudiziaria. La decisioni della Corte d'appello, comprese quelle relative alle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione.

Estradizione: provvedimento ministeriale e consegna

Entro i termini di cui all'art. 708 comma 1 c.p.p possono verificarsi le seguenti ipotesi:

  • se il Ministero non decide nulla, nega l'estradizione o lo Stato non prende in consegna il soggetto nel termine fissato, costui, anche se detenuto, viene messo in libertà;
  • se invece il Ministro concede l'estradizione, comunica alla stato richiedente il luogo e la data a partire dal quale è possibile procedere alla consegna.

Estradizione attiva

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L'estradizione attiva può essere domandata solo dal Ministero, che può procedere di sua iniziativa o su istanza del procuratore generale della Corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna o si procede penalmente. Il Ministero ha la facoltà di:

  • non presentare la domanda di estradizione;
  • differirne la presentazione, se c'è il rischio di pregiudicare la sicurezza, la sovranità o altri interessi dello Stato;
  • decidere in merito alle condizioni poste dallo Stato, purché non siano contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento;
  • disporre ricerche all'estero e chiedere l'arresto provvisorio del soggetto.

Anche all'estradizione attiva si applica il principio di specialità. Infine la custodia cautelare disposta all'estero in seguito a una domanda di estradizione del nostro Ministro, è computata ai fini dei termini massima di durata della custodia cautelare e della ingiusta detenzione.

Leggi anche la guida Il mandato d'arresto europeo


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