Significato dell'articolo 25 della Costituzione: principio del giudice naturale, principio di legalità delle pene e irretroattività della legge penale

Il testo dell'art. 25 Costituzione

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Articolo 25 Costituzione: "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge."

Questo articolo, assieme all'art. 24 Cost., delinea una serie di garanzie per il cittadino di fronte alla giustizia.

Giudice naturale nell'art. 25 Cost.

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In particolare, il primo comma impone alla legge (e riserva alla legge il compito) di prevedere criteri predefiniti che consentano di individuare il tribunale competente a decidere su una controversia, prima che questa sia iniziata. Tali criteri si rinvengono nel nostro ordinamento nella disciplina del riparto della giurisdizione e della competenza per materia, valore e territorio.

Inoltre, nell'ambito di ciascun ufficio giudiziario, devono essere predisposte delle apposite tabelle che, con altrettanta predeterminatezza, consentano di individuare il giudice persona fisica competente a giudicare sulla controversia.

Articolo 25 Costituzione e irretroattività della legge penale

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Il secondo comma dell'art. 25 Cost. pone una regola fondamentale per un ordinamento democratico.

L'irretroattività della legge penale è volta ad evitare che un soggetto venga punito per aver commesso un fatto che al momento della sua realizzazione non era previsto come reato.

Del resto, il principio di legalità e la riserva di legge in materia sono ribaditi anche dall'art. 1 del codice penale, secondo cui "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite".

La regola dell'irretroattività è mitigata dal principio del favor rei, secondo cui la legge sopravveniente più favorevole per il condannato si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, a condizione che non sia già intervenuta sentenza definitiva di condanna.

Quanto alle misure di sicurezza, essendo le stesse previste per i casi in cui non si sia ancora accertata la responsabilità penale del soggetto, si è voluto porre in via preventiva un limite di applicabilità, per evitare abusi in tutte le ipotesi in cui viene valutata la pericolosità sociale di un individuo.


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