In vigore dal 14 ottobre 2017 il decreto che rende operativo il reddito di inclusione che garantirà fino a 485 euro al mese. Le novità e il testo

di Marina Crisafi - In vigore dal 14 ottobre 2017, il reddito di inclusione operativo da gennaio 2018 in sostituzione di Sia (sostegno inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione). A prevederlo è il decreto legislativo n. 147/2017 (sotto allegato), pubblicato in Gazzetta il 13 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo.

La nuova prestazione universale di contrasto alla povertà, avente valore mensile da 187,50 fino a 485,41 euro in base ai componenti familiari prende il via dal 1° gennaio 2018.

Ecco come funziona il Rei, i requisiti e come fare domanda:

Cos'è il reddito di inclusione

[Torna su]

A decorrere dal 1° gennaio 2018, dispone l'art. 2 del decreto è istituito il Reddito di inclusione (Rei), "quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale".

Si tratta di una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

Il Rei è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di povertà ed è articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare.

A chi spetta il Rei

[Torna su]

I beneficiari del Rei sono (su richiesta), i nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- cittadini dell'Unione o familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (il requisito va posseduto dal richiedente);

- residenti in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

- in possesso di un valore Isee in corso di validità non superiore a 6mila euro;

- in possesso di un valore dell'Isre non superiore a 3mila euro;

- in possesso di un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000 e di un patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di 6mila euro, accresciuta di 2mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino a un tetto di 10mila euro;

- non intestatari (nessun componente familiare) o avere disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi quelli per i disabili) né di navi e imbarcazioni da diporto;

- con la presenza di un componente di età minore di anni 18, un disabile o una donna in stato di gravidanza accertata(questo in sede di prima applicazione per l'accesso al Rei), ovvero, ancora, un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi "in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale" e abbia finito da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto alla stessa sia disoccupato da almeno tre mesi.

Il Rei è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma non lo è invece con la contemporanea fruizione da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare della Naspi e di altri ammortizzatori sociali.

Rei: importo e durata

[Torna su]

Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, recita il decreto, "al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare". In ogni caso, il beneficio non può eccedere (almeno in sede di prima applicazione), il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale.

Il beneficio viene riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato solo laddove trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento.

La domanda per il Rei

[Torna su]

Il Rei deve essere richiesto presso gli appositi punti per l'accesso individuati dal proprio comune. Il modulo di domanda è predisposto dall'Inps e il Rei può essere richiesto a far data dal 1° dicembre 2017.

Il versamento del beneficio sarà disposto mensilmente dall'istituto successivamente all'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, fatta eccezione per l'anno 2018 per il quale l'Inps disporrà il versamento pur in assenza della sottoscrizione stessa.

Il beneficio sarà erogato tramite la "Carta Rei", con la quale, oltre all'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, potranno essere prelevati contanti entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio.

Dal 2018 Isee precompilato

[Torna su]

A decorrere dal 2018, l'Inps precompilerà la Dsu, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS. La Dsu precompilata potrà essere accettata o modificata (fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali) e sarà resa disponibile ai cittadini telematicamente sul sito dell'Inps (e sul portale dell'Agenzia delle Entrate), ovvero, conferendo apposita delega, tramite i Caf.

Sia e Asdi addio

[Torna su]

Dal 1° gennaio 2018, il Rei rimpiazzerà il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) e l'Asdi (l'assegno di disoccupazione) che non saranno più riconosciuti, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.

Vedi anche: Il Testo del D.L. 147/2017 sul Reddito di Inclusione


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: