Significato e valore dell'art. 23 della Costituzione. In particolare: la riserva di legge in materia tributaria e fiscale, contenuto e limiti

Il testo dell'art. 23 Costituzione

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Articolo 23 Costituzione: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."

Nel suo sintetico dispositivo, l'articolo 23 della Costituzione individua una fondamentale tutela per il cittadino, che non può essere costretto ad eseguire una prestazione personale o patrimoniale se il contenuto di questa non è sufficientemente individuato dalla legge, quanto meno nei suoi tratti essenziali.

Prestazione personale e prestazione patrimoniale nell'art. 23 Cost.

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Il concetto di prestazione personale può essere inteso nelle più varie accezioni. La prestazione personale per antonomasia era il servizio militare, che ora non è più obbligatorio. Altri esempi di prestazioni personali obbligatorie sono quelle imposte a chi si trovi in condizioni di prestare soccorso in occasione di calamità o di incidenti, o gli obblighi di prestazione in ambito sanitario, oppure ancora gli obblighi concernenti la testimonianza in giudizio.

Quanto alla prestazione patrimoniale, è evidente che il riferimento principale sia ai tributi, come tasse e imposte.

Nuovi tributi: la riserva di legge di cui all'art. 23 Costituzione

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Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, va evidenziato che l'articolo 23 Costituzione pone una riserva di legge relativa. Ciò significa che, per essere legittimo, il tributo deve essere previsto dalla legge nei suoi tratti essenziali (soggetti attivi e passivi, presupposto d'imposta e aliquote), ma è ben possibile che la disciplina di dettaglio sia affidata a norme secondarie come i regolamenti.

Va anche sottolineato che, ai fini dell'articolo in esame, nel concetto di "legge" rientrano anche gli atti aventi forza di legge, come il decreto legislativo e il decreto legge.

Al riguardo, però, è importante notare che lo Statuto del Contribuente (l. 212/2000, art. 4) restringe il campo rispetto al testo costituzionale, poiché vieta espressamente che nuovi tributi possano essere introdotti con un decreto legge.

Un'ultima precisazione si rende necessaria per evidenziare che, in ossequio al riconoscimento e alla promozione delle autonomie locali previsto dall'art. 5 Cost., anche gli enti locali possono istituire nuovi tributi, con riferimento al proprio territorio di competenza.


Foto: 123rf.com
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