Per la Cassazione, il giudice nel decidere nell'interesse del minore, affidato a due genitori in conflitto deve essere più preciso e scrupoloso sul mantenimento e sulle vacanze

Genitori professionisti e mantenimento dei figli

[Torna su]

La Cassazione accoglie i motivi del ricorso di una madre, che ha contestato la decisione della Corte di Appello che, dopo aver confermato le decisioni del Tribunale sull'affidamento condiviso di un minore ai due genitori in conflitto, nel decidere nell'interesse del minore non ha indagato a sufficienza sulle rispettive condizioni economiche delle parti, ha omesso di considerare la natura della retta dell'asilo, fatta rientrare nel mantenimento ordinario, non ha stabilito il termine per la decorrenza del contributo a carico del padre e non ha fissato al genitore un termine entro cui comunicare alla ex compagna il periodo delle vacanze da trascorrere con il figlio.

Queste le ragioni dell'accoglimento parziale del ricorso chiarite nell'ordinanza n. 37599/2021 (sotto allegata), che hanno determinato la Corte a ritenere che tra i due genitori, entrambi professionisti, il contributo maggiore al mantenimento deve essere sostenuto da quell più anziano.

La vicenda processuale

Una coppia di fatto ha un figlio e quando si separa il Tribunale decide per l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori. Il minore viene collocato presso la madre, al padre viene riconosciuto il diritto di visita, ma ai Servizi sociali viene affidato il compito di sorvegliare poiché i genitori sono stati ammoniti a causa del loro comportamento altamente conflittuale. La decisione viene impugnata prima in appello e poi in Cassazione.

Retta dell'asilo fa parte del mantenimento ordinario?

[Torna su]

In sede di legittimità vengono sollevati ben nove motivi di ricorso.

  • Con il primo la madre lamenta la violazione delle norme che mirano a prevenire la violenza sulle donne e domestica perché la Corte di Appello ha negato che la condotta del marito in giudizio potesse integrare i reato di violenza e stalking.
  • E' stata violata poi la Convenzione di Istanbul perché la Corte non ha considerato le condotte violente dell'ex compagno quando sono stati assunti i provvedimenti nell'interesse del minore.
  • La Corte d'appello ha poi violato la legge nel momento in cui ha affidato a un soggetto terzo il compito di formulare un'ipotetica valutazione futura per quanto riguarda anche la condotta del padre senza compiere prima alcun accertamento sul preminente interesse del minore.
  • Nullo poi il decreto per motivazione apparente sulla questione delle vacanze estive e del calendario settimanale del minore.
  • Omessa pronuncia sulla domanda con la quale è stato chiesto all'ex di comunicare per tempo il periodo di vacanze da trascorrere con il figlio.
  • Violazione dell'art. 337 ter c.c, perché nel determinare il mantenimento per il figlio la Corte ha tenuto conto solo della sue esigenze attuali tralasciando gli altri criteri indicati dalla norma come i rispettivi compiti di cura dei genitori, la diversità reddituale, ecc… in violazione così del principio di proporzionalità.
  • Violato l'art 337 ter c.c. anche quando il provvedimento include nel mantenimento ordinario le spese straordinarie.
  • Motivazione apparente del provvedimento nella parte in cui considera anche la retta dell'asilo come spesa rientrante nel mantenimento ordinario.
  • Provvedimento nullo infine per la presenza nel collegio giudicante di un giudice ausiliario, in violazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.

Natura retta asilo da approfondire e data delle vacanze da indicare

[Torna su]

La Cassazione accoglie i motivi n. 5, 6, 7 e 8 e dichiara inammissibili gli altri per le seguenti ragioni.

Il nono motivo è inammissibile perché la violazione di norme costituzionale non può costituire motivo di ricorso in Cassazione.

Inammissibili il primo e il secondo motivo perché dopo l'ammonimento del questore il padre del minore si è reso conto dei propri sbagli e comunque non ha mai tenuto condotte violente in presenza del minore, il quale, nonostante la conflittualità dei genitori, gode di buona salute ed è legato a entrambi. Per cui la censura con cui si contesta l'affidamento condiviso del minore non è ammissibile, ma è solo finalizzata a una rivisitazione dei fatti per dimostrare l'inidoneità del padre, benché i giudici abbiano ritenuto superate le criticità. Decisione quindi che è insindacabile in sede di legittimità perché correttamente e adeguatamente motivata.

Con il terzo e quarto motivo in pratica la madre contesta il calendario delle visite del padre in base agli impegni del minore perché non risponde alle esigenze di un bambino di 5 anni. Motivi che però per la Corte non sono ammissibili perché trattasi di decisioni rimesse ai giudici di merito non censurabili in sede di legittimità in quanto richiedono in sostanza un riesame dei fatti.

Fondato invece il quinto motivo perché il provvedimento impugnato in effetti non ha fissato, in relazione agli obblighi che gravano sul padre del minore, un termine per il versamento del contributo e un termine per la comunicazione del periodo di vacanze da trascorrere con il figlio, decisioni importanti soprattutto in una situazione conflittuale come quella di specie.

Accolti anche il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso perché la mancanza di riferimenti dei redditi dei genitori impediscono di valutare la proporzionalità del contributo al mantenimento, visto che la madre ha precisato il tipo di attività svolta dal marito e il fatto che la stessa deve sostenere le spese relative al canone di locazione per l'immobile in cui vive con il figlio. Incomprensibile in effetti anche la pronuncia relativa alla retta dell'asilo, fatta rientrare nel mantenimento ordinario dovuto dal padre senza aver svolto a monte alcun approfondimento sulla rilevanza economica dello stesso anche alla luce delle condizioni dei genitori e senza alcuna indagine sulla natura della spesa.

Leggi anche:

- L'interesse del minore nell'affidamento dei figli

- Le modalità attuative dell'affidamento condiviso

Scarica pdf Cassazione n. 37599-2021

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: