Vacanze con i figli in caso di separazione: regolamentazione, aspetti economici e conseguenze per il mancato rispetto degli obblighi gravanti sui genitori

Regolamentazione delle vacanze con i figli in caso di separazione

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In caso di separazione le vacanze da trascorrere con i figli richiedono sempre uno sforzo organizzativo non indifferente. In genere il calendario del Tribunale, nello stabilire anche il tempo che i figli devono trascorrere con ciascun genitore per le vacanze estive, non scende troppo nel dettaglio. Questo perché non ci sono delle regole precise a cui fare riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con la prole durante le pause invernali o estive.

Tale decisione infatti è rimessa al giudice della separazione, che ai sensi dell'art. 337 ter c.c, nell'interesse dei figli alla bigenitorialità "stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori."

Dalla disposizione si ricava che la decisione su tempo e modalità di frequentazione dei figli spetta al giudice, prendendo però atto, se non risultano contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori. In verità in caso di separazione è oramai prassi riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi o frazionati per impiegare le vacanze estive in modo esclusivo con i propri figli. Periodo molto importante, soprattutto per il genitore non collocatario. Le vacanze rappresentano infatti un'occasione preziosa per rinsaldare il legame e conoscere meglio i propri figli.

Separazione e viaggio all'estero con i figli

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Chi è separato con figli, in base alle proprie condizioni economiche, può decidere di trascorrere le vacanze a casa, magari portando i bambini al mare o in montagna in posti vicino casa o di condividere con i propri figli l'esperienza di un viaggio in un Paese straniero.

Per questo, di solito, nel provvedimento di separazione si fa specifica menzione dell'assenso reciproco dei genitori al rilascio del passaporto. Non è escluso tuttavia che le parti si accordino diversamente. Un genitore ad esempio può decidere di concedere all'altro il consenso di recarsi all'estero con figli solo al compimento della loro maggiore età, oppure di porre il veto a certe destinazioni.

Chiaro quindi che se un genitore decide di portare il figlio minore all'estero l'altro deve dare necessariamente il proprio consenso, anche ai fini del rilascio da parte del Comune e della Questura dei documenti necessari. Consenso che il genitore può anche negare.

In questi casi è lecito domandarsi che cosa può fare l'altro per superare questo ostacolo.

Tutto dipende ovviamente dalle ragioni del rifiuto:

  • se infatti la negazione del consenso al viaggio all'estero è immotivata, è possibile rivolgersi al giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario, che una volta effettuati i dovuti controlli, può autorizzare il rilascio del documento necessario a espatriare;
  • se invece l'opposizione dell'altro genitore non è del tutto priva di fondamento, il giudice adito può anche accoglierne le istanze, soprattutto se sussiste il fondato pericolo che l'altro genitore possa cogliere l'occasione del viaggio all'estero per trasferirsi stabilmente con i figli o se la destinazione è insalubre o pericolosa per la presenza di conflitti armati o per una situazione politica fragile.

Mancato rispetto degli accordi sulle vacanze con i figli

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Abbiamo visto che quando si parla di vacanze con i figli di genitori separati le decisioni più importanti sono rimesse alla volontà comune delle parti, sancita dal provvedimento giudiziale che omologa la separazione consensuale o alla sentenza che ha concluso il procedimento di separazione giudiziale. Accordi e disposizioni dai quali derivano obblighi ben precisi per i due genitori che, se non rispettati, possono avere conseguenze di carattere civile e penale.

Effetti civili

Dal punto di vista civilistico se un genitore vuole partire per le vacanze con i propri figli deve comunicare all'altro l'indirizzo e il recapito telefonico dell'albergo o dell'appartamento in cui alloggerà. Il mancato rispetto di tale obbligo, se per la giurisprudenza di merito non comporta conseguenze sul piano penale, viola senza dubbio il dovere di collaborazione che grava su entrambi i genitori per l'interesse della famiglia, contemplato dall'art. 143 del codice civile.

Come ha avuto modo di precisare del resto la Corte d'Appello di Torino in data 26/02/2008 "Rientra comunque, in ogni caso, nelle regole di buona prassi ed è conforme alla cura condivisa della prole che ognuno dei genitori avverta l'altro del luogo ove avesse a condurre il minore e del periodo di permanenza colà".

Di fronte alla mancata comunicazione della destinazione specifica delle vacanze con i figli, l'altro genitore ha la possibilità di attivarsi presentando eventualmente un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento del minore ai sensi dell'art. 337 quinques o un ricorso 709 ter c.p.c al giudice del procedimento di separazione, competente a risolvere proprio le controversie che insorgono tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento. Il giudice in questi casi, se l'inadempimento è grave può anche:

  • ammonire il genitore;
  • disporre il risarcimento del danno in favore dell'altro genitore;
  • condannare il genitore inadempiente a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 75 euro e massima di 5.000 euro alla Cassa delle ammende.

Un altro rimedio esperibile in caso di esercizio della responsabilità genitoriale, se non pende alcun procedimento di separazione o divorzio, è il ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. In un caso deciso dal Tribunale di Milano (7 giungo 2018) un padre si è rivolto al Giudice tutelare per chiedergli di stabilire modalità più precise, rispetto all'accordo intercorso in sede di separazione, dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze estive.

Il Giudice tutelare infatti è dotato di un potere di controllo e di vigilanza molto più penetrante rispetto al passato in relazione a tutte le condizioni:

  • adottate di comune accordo in sede di separazione e divorzio;
  • relative all'affidamento e al mantenimento di figli nati da coppie non sposate.

Effetti penali

Una volta che il Giudice fissa il calendario delle visite e decide anche sulle vacanze, il genitore che non rispetta gli obblighi incorre nel reato contemplato dall'art. 388 c.p. che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice con la pena la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Come precisato infatti dalla Cassazione n. 27995/2009: "rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che non sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità che devono essere comprovate, il rapporto con l'altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. Ostacolare gli incontri tra padre e figlio - precisa la Corte - fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull'equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo."

Integra quindi un reato negare a un genitore il diritto di trascorrere le vacanze estive con i propri figli.

Aspetti economici delle vacanze estive con i figli

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Chiarite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi gravanti sui genitori separati e connessi alle vacanze estive da trascorrere la prole, c'è un altro aspetto da chiarire e che spesso è motivo di contrasto: chi paga le vacanze dei figli?

Le vacanze estive, a differenza delle gite scolastiche e di quelle che i figli trascorrono da soli, gravano esclusivamente sul genitore che le trascorre con loro.

Il fatto però che il genitore paghi le vacanze ai figli non lo esonera, dall'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento all'altro. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza del 1° luglio 2015 in cui ha chiarito espressamente che: "nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto è ipotizzabile perché quell'importo (ossia il contributo al mantenimento dovuto per il minore) non costituisce se non la rata della somma globale che va somministrata per quella periodicità." Questo perché: "il giudice della famiglia regolando la contribuzione del genitore non convivente stabilisce una somma astratta in un'unica soluzione", ma "trattandosi di un onere rilevante" può stabilire che il pagamento avvenga in modalità rateale o frazionata per agevolarne il pagamento al debitore.

Decisione con la quale il Tribunale ha dimostrato di conformarsi chiaramente a quanto affermato l'anno precedente dalla Cassazione n. 18869/2014. Decisione in cui gli Ermellini hanno affermato che: "il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposta dal genitore, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento."


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