Per la Cassazione, è legittimo il licenziamento per il persistente e insufficiente rendimento del bidello scolastico per la mancata pulizia delle aule

Licenziamento disciplinare

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In virtù del decreto legislativo n. 75/2017 l'amministrazione può recedere al contratto di lavoro se il dipendente ha un rendimento insufficiente causato dalla violazione reiterata degli obblighi inerenti la propria prestazione lavorativa. Per questa e per altre ragioni la Cassazione con la sentenza n. 17602/2021 (sotto allegata) non può che confermare il licenziamento del bidello che si è rifiutato di spazzare e spolverare aule e spazi comuni della scuola.

La vicenda processuale

Un collaboratore scolastico, dipendente del MIUR, respinge l'irrogato licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento innanzi al Tribunale. Il giudice adito però conferma la decisione, così come la Corte d'Appello, adita in seguito all'impugnazione della sentenza di primo grado.

La Corte rileva che per il dipendente, con l'intervento del Dlgs n. 75/2017, vero che è possibile licenziare il dipendente per rendimento insufficiente, ma occorre tener conto a tale fine "della valutazione negativa della performance del dipendente in ciascun anno dell'ultimo triennio." Detta regola comunque, non risulta applicabile ai contratti a termine, soggetti a quella generale della giusta causa.

Per la Corte inoltre non è necessario provare l'inadempimento del dipendente, perché insegnanti e alunni hanno segnalato in diverse occasioni la mancata pulizia delle aule comuni e delle singole classi. Lo stesso dipendente, come se non bastasse, ha ammesso di non aver mai effettuato le pulizie perché compito non rientrante nelle sue mansioni.

In realtà le pulizie meno impegnative come spazzare i pavimenti e spolverare i banchi di quattro aule rientravano tra i suoi compiti.

La Corte d'Appello ritiene quindi che il rifiuto reiterato e ingiustificato di svolgere dette mansioni integri una grave violazione in grado d'incidere sull'organizzazione dell'intera scuola. Il lavoratore inoltre era già stato raggiunto da diversi rimproveri scritti, senza esito, anzi rispondendo con minacce di denuncia per mobbing. Sanzioni quindi che, invece di convincere il bidello a rivedere il suo comportamento, hanno rafforzato ancor di più la sua idea di essere nella ragione.

Per il bidello spazzare e spolverare non rientra tra le mansioni

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Il bidello decide quindi di ricorrere il sede di Cassazione, sollevando i seguenti tre motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta violazione dell'art. 95. co. 7 del CCNL 2007, che contempla il licenziamento con preavviso e non per giusta causa in caso di scarso e insufficiente rendimento. Lamenta poi la violazione dell'art. 55 quater comma 3 sexies del dlgs n. 165/2001 per mancato invio dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare e contestazione della sanzione disciplinare.
  • Con il secondo fa invece presente che la scuola ha appaltato i servizi di pulizia ricorrendo alle convenzioni quadro Consip e che nonostante la risoluzione sopravvenuta delle suddette, ai servizi di pulizia avrebbe dovuto provvedere chi di dovere fino al 31 dicembre 2019.
  • Con il terzo motivo infine contesta la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla condotta che non è mai stata intenzionale, stante la convinzione di agire legittimamente, nel pieno rispetto delle regole. Tanto più che il CCNL del comparto scuola all'art. 95 prevede il rimprovero verbale o la multa in caso di rendimento insufficiente e la sospensione dal servizio e della retribuzione nei casi di recidiva e di particolare gravità.

Licenziamento disciplinare per il bidello che si rifiuta reiteratamente di non pulire

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La Corte di Cassazione però, per nulla persuasa dalle teorie difensive del dipendente, ne rigetta il ricorso.

Il primo motivo per la Corte è del tutto inammissibile perché non è stato rispettato il requisito della specificità.

Infondato invece il secondo motivo. La tabella relativa ai profili a cui appartiene il ricorrente non contempla solo attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico, ma anche "la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi." Il ricorso a contratti di fornitura esterni non esonera poi il collaboratore Ata a svolgere le proprie mansioni di pulizia. Mansioni confermate indirettamente dal DPR n. 119/2009.

Inammissibile e infondato infine il terzo motivo. Il giudizio sulla gravità della condotta, sulla sua intenzionalità e sulla proporzione della sanzione irrogata è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Indubbio infine che l'addebito contestato al dipendente sia quello previsto dall'art. 95, comma 7 lettera e) del CCNL comparto scuola, che in caso di "persistente insufficiente rendimento" prevede il licenziamento.

Scarica pdf Cassazione n. 17602/2021

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