Per la Cassazione, un bonifico eseguito da un coniuge in favore dell'altro dà vita ad una liberalità indiretta e come tale soggetta alle imposte sulle donazioni

Bonifico tra coniugi: si applica l'imposta sulle donazioni

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La Cassazione con l'ordinanza n. 27665/2020 (sotto allegata) chiarisce che il bonifico ordinato da un coniuge in favore dell'altro costituisce una donazione indiretta se realizza l'incremento del patrimonio del ricevente e il depauperamento di quello del donante. Come tale l'importo è soggetto all'imposta sulle donazioni con aliquota dell'8% sulla parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro.

Vicenda che ha inizio quando l'Agenzia delle Entrate durante un controllo sui redditi dichiarati chiede spiegazioni a una contribuente in relazione ad alcune anomalie riscontrate nei periodi di imposta compresi tra il 2009 e il 2013. L'Agenzia contesta alla contribuente la mancata registrazione della liberalità indiretta di 12.000.000 di euro ricevuta dal marito, liquidando così l'imposta sulle donazioni attraverso l'applicazione della percentuale dell'8%, oltre interessi sull'importo suddetto.

I coniugi in primo grado si oppongono alla richiesta dell'Agenzia e hanno la meglio, ma in sede di Appello la Commissione Tributaria Regionale ritiene accertata la liberalità del marito in favore della moglie stante l'assenza di una controprestazione da parte di quest'ultima in favore del coniuge e considera l'accredito sul conto corrente come presupposto contributivo necessario per l'applicazione del tributo "ai sensi del dlgs. n. 346 del 1990, art. 56 bis, commi 1 e 2, con aliquota del 7 per cento, sulla parte eccedente la franchigia di Euro 1.000.000,00 prevista dalla "nuova" imposta sulle successioni e donazioni recata dal D.L. n. 262 del 2006."

Un bonifico è una donazione?

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I coniugi ricorrono in Cassazione sollevando due motivi.

Con il primo contestano la rilevata identificazione nel bonifico di 12.000.000 di euro di un atto di liberalità indiretta perché trasferito in realtà prima a una fiduciaria e poi a una srl di cui solo il marito è socio e poi perché detta somma è rimasta accreditata sul conto per breve tempo perché destinata a finanziare la suddetta s.r.l di qui la moglie non è socia, tanto che la società, una volta ricevuto l'importo lo ha contabilizzato come un debito verso il socio e non verso la moglie con la dizione "finanziamento soci." L'operazione quindi non può essere definita come una donazione perché manca l'animus donandi e non si è verificato l'impoverimento del donante. Del trasferimento infatti ne ha beneficiato la società di cui il marito è socio, il transito di denaro inoltre non ha arricchito la moglie, ma un rapporto fiduciario riconducibile alla stessa.

Con il secondo motivo contestano alla CTR di aver ritenuto applicabile a detto trasferimento di denaro "l'aliquota del 7 per cento, previo riconoscimento della franchigia (Lire 350.000.000), senza considerare che il citato decreto legge "ha modificato le aliquote applicabili alla imposta sulle successioni e donazioni, introducendo altresì espresse aree di franchigia, a seconda del rapporto fra il disponente e i beneficiari", e che "l'art. 56 bis fa riferimento ad aliquote e franchigie non più vigenti ma soprattutto in quanto sulle successioni e donazioni è - il trasferimento di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione - ridefinendo dunque il presupposto dell'imposta". Al limite, stante l'abrogazione implicita dell'art. 56 bis del dlgs. n. 346/1990 l'unica aliquota applicabile è quella del 4% contemplata dall'art. 2 comma 49 del dl n. 262/2006.

Il bonifico tra coniugi costituisce liberalità indiretta soggetta alle imposte

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27665/2020 rigetta il ricorso ritenendo infondata la tesi dei coniugi.

Prima di tutto gli Ermellini respingono il primo motivo in quanto rileva la sussistenza del dato soggettivo tipico della donazione, l'arricchimento della moglie e il depauperamento del marito disponente. In secondo luogo la moglie, anche se per un periodo di tempo ridotto, "ha acquistato la piena disponibilità giuridica della "provvista", ancorché da gestire per finalità particolari e per soddisfare le esigenze del fiduciante, nè gli eventuali patti fiduciari tra i coniugi escludono la effettività del trasferimento di ricchezza, rendendolo per questo non tassabile (Cass. S.U. n. 6549/2020)." L'avvenuto trasferimento di denaro, da inquadrare nelle liberalità indirette "è certamente rilevante fiscalmente anche nell'ambito della "nuova" imposta di donazione, in quanto esso rientra nell'ampia nozione di "trasferimenti gratuiti" che il legislatore del 2006 ha utilizzato (...) per individuare il presupposto impositivo del tributo."

Per quanto riguarda invece il secondo motivo di ricorso, senza dilungarsi sull'esame di tutta la normativa esaminata, la Corte rileva come tra le liberalità assoggettabili all'imposta rientrano anche quelle diverse dalle donazioni e come "anche a seguito delle modifiche introdotte al complessivo impianto normativo delle imposte sulle successioni e donazioni, l'art. 56 bis non può ritenersi affatto implicitamente abrogato."

Art. 56-bis, comma 1, che deve essere interpretato nel senso che "le liberalità diverse dalle donazioni (…) ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c. e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap, mentre per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie (ovvero con riguardo a soggetti diversi da coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap), l'imposta trova applicazione sull'intero importo della liberalità. Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate, l'aliquota da applicare è quella dell'8 per cento, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore (l'aliquota del 7% non esiste più e non appare coerente "mescolare" tra loro aliquote e franchigie vecchie e nuove)".

Scarica pdf Cassazione n. 27665/2020

Foto: 123rf.com
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