La donazione indiretta

La donazione indiretta è un atto che può essere ricondotto alla donazione. Vediamo in cosa consiste e in cosa si distingue dalla donazione "tradizionale"

La donazione indiretta è un atto giuridico riconducibile al più generale istituto della donazione, ovverosia il contratto definito dal nostro ordinamento come quello mediante il quale una parte arricchisce un'altra per spirito di liberalità, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (cfr. art. 769 c.c.).

Cos'è la donazione indiretta

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A caratterizzare la donazione indiretta rispetto alla donazione "tradizionale" è il fatto che l'arricchimento del patrimonio altrui fatto dal donante, indipendente dal versamento di un corrispettivo da parte del beneficiario dell'elargizione, avviene in maniera velata e non diretta.

Forma della donazione indiretta

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Da quanto detto discende che la donazione indiretta prescinde dalla stipula di un atto pubblico notarile ma può essere addirittura individuata in un accordo verbale tra le parti che la pongono in essere.

Ipotesi di donazione indiretta

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Per comprendere bene cosa debba intendersi per donazione indiretta e come essa si differenzia dalla donazione diretta, è utile fare riferimento a un caso pratico. Ad esempio, pensiamo all'acquisto di un'autovettura.

Se un soggetto acquista con i propri soldi una macchina, la intesta a se stesso e, successivamente, la cede gratuitamente a un altro soggetto intestandogliela, ci si trova di fronte a un'ipotesi di donazione diretta. Si ha invece donazione indiretta se un soggetto paga con i propri soldi un'auto che però viene intestata direttamente a un altro soggetto.

Altri esempi di donazione indiretta sono quelli di un soggetto che paga un debito altrui, che costruisce sul suolo altrui, che rinuncia a un diritto di credito e così via.

In ogni caso è fondamentale che sussista lo spirito di liberalità e che il donante non abbia ottenuto nulla in cambio della sua elargizione.

Donazione indiretta e donazione simulata

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La donazione indiretta va comunque tenuta ben distinta dalla donazione simulata.

Quest'ultima, infatti, si caratterizza per il fatto che le parti pongono in essere un negozio diverso da una donazione con l'intento, tuttavia, di produrre gli effetti di quest'ultima.

Nella donazione indiretta, invece, manca un negozio simulato e gli effetti voluti dalle parti, seppur indirettamente, non sono altri che quelli della donazione vera e propria.

Si pensi all'esempio di scuola di Tizio che stipula con Caio una vendita indicando come corrispettivo una somma irrisoria (cd. vendita per una lira): in simile ipotesi manca una volontà delle parti diversa da quella di effettuare una donazione e Tizio e Caio, con un unico atto di volontà, hanno utilizzato un tipo contrattuale al fine di realizzare la funzione propria di un altro tipo contrattuale.

Giurisprudenza sulla donazione indiretta

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Nell'effettiva identificazione del fenomeno giuridico della donazione indiretta, che nella pratica non è sempre agevole, un ruolo fondamentale è stato svolto negli anni dalla giurisprudenza.

Qui di seguito, quindi, si riportano alcune interessanti pronunce della Corte di cassazione in argomento, con le quali si è data una puntuale definizione di donazione indiretta o si è provveduto a individuare alcuni casi in cui essa deve dirsi sussistente.

"La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04), e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita.

In particolare, allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l'attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile. A nulla rileva l'esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all'adempimento, sia perché il requisito di liberalità dell'atto presuppone un posterius rispetto al solo pagamento, sia in quanto il carattere indiretto della donazione postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti" (Cass. n. 23260/2019)

L'azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei limiti di cui all'articolo 563 c.c., comma 1, si puà riconoscere "anche nell'ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione, non potendosi invece reputare estensibile alla diversa ipotesi di cd. donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, che ha appunto escluso che in tal caso al legittimario sia data anche una tutela recuperatoria di carattere reale, essendo i suoi diritti assicurati solo dall'obbligo del donatario di reintegrare la quota lesa con il suo controvalore economico" (Cass. n. 22457/2019).

"La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima" (Cass. n. 21449/2015).

"L'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure, mediante il versamento diretto dell'importo al venditore. Con la specificazione che non è qualificabile siccome donazione indiretta la consegna al donatario, da parte del donante, di somme di denaro, perché in questo caso, anche se il denaro sia stato utilizzato per l'acquisto di un bene, non si versa in un'ipotesi di donazione indiretta, ma di donazione diretta di denaro" (Cass. n. 17604/2015).

"Costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari. In tal caso si è infatti di fronte ad una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà, perché l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto; e poiché per la realizzazione del fine di liberalità viene utilizzato un negozio, la rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo" (Cass. n. 3819/2015).

"In tema di donazione indiretta, con riguardo alla vicenda dell'edificazione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta), il bene donato può ben essere identificato, non nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato - senza che a ciò sia di ostacolo l'operatività dei principi sull'acquisto per accessione -, tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante" (Cass. n. 11035/2014).

Tra la giurisprudenza di merito, si segnala la sentenza del Tribunale di Trento numero 227/2016, ove si legge che "Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro".

Aggiornamento: ottobre 2019