Non basta che la Cassazione interpreti le norme di legge sul divorzio per evocarle ai fini della riduzione o della revoca dell'assegno divorzile

Modifica dell'assegno di divorzio

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Due cause di divorzio e due ex mariti che, richiamando la Cassazione n. 11504/2017, che dice addio al tenore di vita e la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, chiedono la revoca e la riduzione dell'assegno divorzile in favore della ex moglie, appellandosi ai principi sanciti nelle due sentenze. Peccato per loro che la Cassazione con l'ordinanza n. 22265/2020 e la n. 22269/2020 chiarisca che non è sufficiente l'intervento interpretativo della Corte di legittimità per ridurre o revocare l'assegno divorzile in favore della ex.

L'addio al tenore di vita non basta a giustificare la revoca dell'assegno di divorzio

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Un ex marito propone reclamo nei confronti della decisione del Tribunale che respinge la sua richiesta di revoca dell'assegno di divorzio in favore della ex moglie. Questo perché degli esborsi posti a base dell'istanza il Tribunale ha già tenuto conto in sede di divorzio, non sono sopravvenute circostanze nuove e tali da giustificare la revoca dell'assegno di divorzio e perché l'uomo è proprietario di due immobili da cui ricavava canoni di locazione.

Insoddisfatto della decisione l'ex marito ricorre in Cassazione sollevando sei motivi. Con il primo lamenta il mancato esame dei documenti relativi agli immobili di sua proprietà, l'assenza di prove sul reddito da locazione goduto dallo stesso e il fatto che la Corte abbia ritenuto non provate e non non sostenute le spese post-divorzio. Con il secondo contesta il rilievo attribuito alla testimonianza della ex moglie. Con il terzo e il quarto censura l'omessa valutazione dell'istanza di revoca dell'assegno, contestando la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento dell'assegno divorzile

alla luce della sentenza n. 11504/2017,che ha detto addio al criterio del tenore di vita e in virtù del fatto che la ex moglie è autosufficiente. Con il quinto fa presente che la Corte ha erroneamente ritenuto che le spese sostenute dal ricorrente fossero contenute nella sentenza di divorzio, visto che erano in realtà successive. Con il sesto deduce l'omesso esame del mutamento delle sue condizioni economiche.

La Cassazione con l'ordinanza n. 22265/2020 (sotto allegata) ritiene che nessuna della censure sia ammissibile. Le prime due infatti vertono su valutazioni, che non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità. Il terzo e il quarto perché "l'esame dei requisiti previsti dalla norma per l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio segue e non precede l'accertamento del mutamento dei fatti posti a base della domanda ex art. 9 l. n. 898 del 1970, non essendo sufficiente la modificazione dei parametri giuridici di attribuzione e determinazione dell'assegno, ancorché dovuta ad intervento nomofilattico della Corte di legittimità (Cass. 119 del 2020). Inammissibile anche il quinto per genericità e il sesto perché è stata proprio accertata la mancanza della condizione di legge indicata dal ricorrente come fatto decisivo omesso.

La giurisprudenza interpreta la regola iuris non la crea

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La Corte d'Appello respinge la richiesta di modifica delle condizioni patrimoniali decise in sede di divorzio, confermando l'assegno di 450 euro mensili in favore della ex moglie.

Il marito però ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di doglianza in cui lamenta la mancata valutazione da parte della Corte della autosufficienza economica della moglie, insegnante e titolare di uno stipendio mensile di 1800 euro.

La Cassazione con l'ordinanza n. 22269/2020 (sotto allegata) dichiara il ricorso inammissibile perché la censura è generica e finalizzata a rimettere in discussione il ragionamento logico giuridico della Corte d'Appello, che ha già considerato la situazione economica delle parti e ha rilevato l'assenza di fatti nuovi e sopravvenuti in grado di giustificare la modifica dell'assegno.

Per la Corte "consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regola iuris" non già creativa della stessa (S.U. n. 18287/2018).

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- La modifica e la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'assegno di divorzio

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