Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del tecnico telefonico che chiedeva somme aggiuntive ai clienti per interventi per i quali la società datrice lo pagava già

Licenziamento giusta causa tecnico telefonico

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La Cassazione con l'ordinanza n. 16863/2020 (sotto allegata) ribadisce la correttezza delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado sul licenziamento di un tecnico, cacciato dalla società di telefonia per cui lavorava perché ha chiesto e accettato indebitamente da una cliente 30 euro per la sostituzione di un modem. Intervento per il quale la società datrice lo pagava già.

Correttamente quindi la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione del dipendente, confermando il licenziamento. Accettare infatti denaro non dovuto compromette la fiducia della datrice e ne lede l'immagine.

Brutta storia insomma quella del tecnico di una grande società telefonica, licenziato per aver chiesto e ottenuto da una cliente 30,00 euro per sostituire un modem guasto. Licenziamento per giusta causa che il lavoratore ha impugnato (dopo il rigetto all'opposizione da parte del Tribunale), ma che la Corte d'Appello ha confermato in quanto:

  • il giudice di prime cure ha ritenuto le giustificazioni addotte dal lavoratore come confuse, inconsistenti e contraddittorie;
  • dalle testimonianze non è emerso alcun "complotto" ai danni del dipendente;
  • la condotta tenuta dal dipendente è contemplata tra quelle che prevedono la sanzione del licenziamento;
  • la contestazione della condotta in realtà è stata tempestiva.

Licenziamento illegittimo: il ricorso in Cassazione

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Il dipendente però non ha desistito e ha presentato ricorso in Cassazione sollevando i seguenti motivi:

  • la Corte non ha tenuto conto del fatto che la lettera è pervenuta a più di due mesi di distanza dai fatti, per cui non è stato correttamente applicato il principio della immediatezza della contestazione con conseguente lesione del suo diritto di difesa;
  • il giudice d'appello non ha effettuato le dovute indagini sui fatti, sulle circostanze e sull'elemento psicologico della condotta;
  • il giudicante ha omesso di esaminare un fatto decisivo del processo e la richiesta del lavoratore di sentire un teste sulla testimonianza di un altro soggetto da cui sono emersi sentimenti di astio nei suoi confronti per vicende risalenti a qualche anno prima;
  • lamenta infine la condanna alla spese, visto che ha ottenuto il gratuito patrocinio.

Chiedere somme non dovute per gli interventi lede il rapporto di fiducia

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La Cassazione con l'ordinanza n. 16863/2020 rigetta il ricorso. Per la Corte infatti il primo motivo è infondato in quanto "il criterio dell'immediatezza va inteso in senso relativo, perché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l'espletamento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti, la complessità dell'organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione priva di vizi logici."

Il secondo motivo è inammissibile perché la Corte ha sottolineato il fatto che il CCNL prevede proprio il licenziamento senza preavviso per la condotta contestata al dipendente e che "in ogni caso" accettare una somma non dovuta "integra una condotta idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro nella correttezza del futuro adempimento, a prescindere dalla entità della somma e dalle dimensioni dell'azienda datrice di lavoro, la cui immagine commerciale viene danneggiata da comportamenti di tal sorta."

Inammissibile il terzo motivo poiché in presenza di doppia conforme non è possibile denunziare vizi su questioni di fatto. Sulle spese di giudizio infine la Corte rileva l'assenza probatoria sull'ammissione al gratuito patrocinio.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 16863/2020

Foto: 123rf.com
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