L'Agenzia delle Entrate precisa che nel calcolo del credito d'imposta introdotto dal Cura Italia rientrano anche pertinenze locate se usate per l'attività e le spese condominiali se in canoni unitari

di Lucia Izzo - L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio molti negozianti avendo disposto la chiusura forzata di diverse attività commerciali. A gravare sulle spalle dei commercianti sono stati anche i costi degli affitti dei locali che, nonostante le saracinesche abbassate, questi si sono visti comunque costretti a pagare.

La situazione difficile ha portato il Governo a valutare l'opportunità di un intervento "importante" in tal senso che potrebbe essere inserito nel prossimo "decreto rilancio". Si parla di un credito d'imposta del 100% per gli affitti delle imprese che abbiano sopportato un determinato calo di fatturato, ovvero un ristoro integrale di tre mesi per tutti gli affitti.

Bonus affitto per botteghe e negozi

[Torna su]

In realtà, una prima misura è stata introdotta già del D.L. Cura Italia, convertito in legge n. 27/2020, che, tuttavia, ha scontentato molti. L'art. 65 disciplina e introduce un credito d'imposta per botteghe e negozi, pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Inoltre, in sede di conversione, il Parlamento ha stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Tale credito è concesso per l'anno 2020, è riservato agli esercenti attività d'impresa e spetta agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito recentemente importanti precisazioni con la Circolare n. 11/E (sotto allegata) pubblicata il 6 maggio 2020 che ha risposto ad alcuni quesiti relativi alle misure inserite dal D.L. Cura Italia e al D.L. Liquidità.

Il documento di prassi si occupa anche di fornire chiarimenti in ordine ad altre aree tematiche, ovvero: sospensione di versamenti tributari e sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Bonus affitto e spese condominiali

[Torna su]

L'Agenzia ha chiarito se ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore.

In particolare, qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

Locazione del negozio e della pertinenza

[Torna su]

Inoltre, qualora il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, sarà possibile beneficiare, per entrambi, del credito d'imposta per botteghe e negozi.

Infatti, spiega l'Agenzia, il credito di imposta spetta sull'intero canone poiché la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, ma ciò a condizione che tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

Scarica pdf Agenzia Entrate, Circolare n. 11/E

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: