La Cassazione precisa che per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari è necessario provare la convivenza tra fratello e sorella

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 7427/2020 la Cassazione, nel rigettare il ricorso a un cittadino del Marocco a cui è stato negato il permesso di soggiorno per ricongiungersi con la sorella, cittadina italiana, chiarisce che per ottenere questo documento è necessario provare la convivenza perché da questa si desume un progetto di vita comune e un legame affettivo reale.

Negato permesso di soggiorno per motivi familiari

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Un cittadino del Marocco impugna di fronte al Tribunale il decreto di respingimento del Questore. Il giudice di primo grado però rigetta l'impugnazione. Il soccombente ricorre quindi in appello, ma anche il giudice di secondo grado respinge l'impugnazione perché ritiene che non siano state fornite le prove necessarie a dimostrare la convivenza con la sorella cittadina italiana, requisito necessario ai sensi dell'art. 28, lett. B del DPR n. 394/1999 per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Lo stesso non ha provato infatti le ragioni della sua assenza dall'abitazione della sorella durante i sopralluoghi. Non sono state considerate sufficienti infatti a dimostrare la convivenza le generiche dichiarazioni della sorella.

Il ricorso in Cassazione

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Il cittadino marocchino soccombente ricorre in sede di legittimità e denuncia con il primo motivo la mancata considerazione da parte dell'ufficio immigrazione della Questura delle osservazioni presentate. Con il secondo invece rileva che l'art. 28 del T.U.I, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno i per motivi familiari previsti dall'art. 19 T.U.I deve essere interpretato alla luce dell'art 8 della CEDU che tutela il diritto alla vita privata e familiare, a prescindere dalla convivenza.

Permesso soggiorno motivi familiari: serve convivenza tra fratello e sorella

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La Cassazione con l'ordinanza n. 7427/2020 rigetta il ricorso per le ragioni che si vanno ad esporre.

Il primo motivo del ricorso deve ritenersi infondato perché, in ogni caso, nel giudizio d'Appello non rilevano eventuali vizi del procedimento amministrativo, dovendo il giudice d'appello valutare solo la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Inammissibile e infondato il secondo motivo di ricorso. Nella prospettiva del nostro legislatore il nucleo familiare meritevole di tutela nel rispetto di quanto prevede l'art. 29 della Costituzione comprende solo i coniugi non separati legalmente, i figli minori e a determinare condizioni anche i genitori a carico e i figli maggiorenni.

Evidente che nel caso di specie un fratello e una sorella maggiorenni non rientrano nella nozione suddetta di famiglia. Il permesso di soggiorno infatti può essere richiesto, in virtù del combinato disposto dell'art. 19 e 28 del T.U.I solo per i parenti entro il secondo grado e per il coniuge di nazionalità italiana, purché conviventi.

Nessuna lesione dell'art. 9 CEDU quindi si è realizzato, anche perché in questo caso specifico non è stata fornita la prova rigorosa di un legame affettivo fatto di condivisione della vita in comune, che può solo eventualmente presumersi in caso di convivenza.

Da qui la necessaria formulazione del seguente principio di diritto: "La relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni e non conviventi non è riconducibile alla nozione di famiglia rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisiti della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto dell'art 28 DPR 394/99 e dell'art. 19 comma 2, lett c) T.U.I.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 7427-2010

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