Annullato il sequestro preventivo, il libretto su cui confluisce la pensione torna alla sua titolare. Al sequestro preventivo si applicano gli stessi limiti di cui all'art. 545 c.p.c.

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 8822/2020 (sotto allegata), la Cassazione dispone la restituzione di un libretto di deposito a risparmio alla sua titolare, annullando il relativo provvedimento di sequestro preventivo. A questa misura penale devono applicarsi gli stessi limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. sull'impignorabilità delle somme percepite a titolo di retribuzione o pensione. La norma è finalizzata a tutelare e garantire il minimo vitale, per cui l'ordinanza che dispone il sequestro avente ad oggetto un libretto in cui è depositata una somma di importo inferiore al triplo dell'assegno sociale, deve essere annullata.

Restituzione libretto di deposito e risparmio

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Il Tribunale conferma la decisione del Gip che ha rigettato la richiesta di restituzione presentata da una anziana signora, rispetto alla destinataria del provvedimento di sequestro preventivo funzionale e confisca diretta o per equivalente, su un dossier titoli con un controvalore di 19.000 euro circa e su un libretto di deposito a risparmio, anch'esso cointestato, con un saldo di 439,59 euro.

Al sequestro penale preventivo si applicano i limiti dell'art. 545 c.p.c.

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Il difensore della signora ricorre in Cassazione, facendo presente, con il primo motivo, che il Tribunale non ha rispettato l'orientamento secondo cui, alla luce del nuovo art. 545 c.p.c., il sequestro non può avere ad oggetto un somma pari al triplo dell'assegno sociale. Il difensore rileva inoltre l'erronea interpretazione della documentazione prodotta, relativa ad altri accrediti, riferibili anch'essi ai ratei pensionistici di reversibilità spettanti alla donna.

Sequestro preventivo: stessi limiti del pignoramento se ha ad oggetto la pensione

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La Cassazione con la sentenza n. 8822/2020 annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al libretto di risparmio con saldo di 439,59 euro, disponendone la restituzione alla legittima titolare.

Per la Corte il primo motivo è fondato. La ricorrente ha infatti dimostrato che sul libretto di deposito confluivano i ratei della sua pensione, invocando l'estensione del principio dell'impignorabilità al sequestro preventivo effettuato a fini penali.

La Corte, condividendo la tesi difensiva del legale, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche in materia di sequestro preventivo si possono applicare i limiti d'impignorabilità e sequestrabilità delle somme che fanno riferimento a trattamenti retributivi e pensionistici, in quanto finalizzati a tutelare diritti inalienabili della persona.

Occorre tenere conto delle ragioni che sottendono alla formulazione dell'art. 545 c.p.c il quale, in riferimento alle azioni esecutive dispone che: "le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo a pensione, o di assegni di acquiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace."

Limiti d'impignorabilità, che la Corte ritiene estensibili anche al sequestro preventivo, perché finalizzati anche a garantire il minimo vitale. Superata infine la giurisprudenza sul sequestro fondata sul rilievo che dopo l'accredito le somme si confondono con il patrimonio del depositario, se risulta attestata la causale dei versamenti.

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