La Cassazione richiama quanto stabilito dall'art. 545 c.p.c. come modificato dalla riforma del d.l. 83/2015, regola applicabile sia al sequestro che al pignoramento della pensione

di Lucia Izzo - L'ultima riforma sul processo esecutivo (d.l. 83/2015) ha garantito maggiore tutela ai contribuenti, prevedendo che la pensione sia pignorabile e sequestrabile solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha luogo in data antecedente la misura.

La vicenda

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Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 17386/2019 (qui sotto allegata) accogliendo così il ricorso di un anziano il cui conto bancario era stato sottoposto a sequestro preventivo per un importo che, secondo la difesa, risultava eccessivamente elevato rispetto alle regole stabilite dalla legge.


Nonostante il P.G. presso la Suprema Corte ritenga il ricorso inammissibile, gli Ermellini accolgono le doglianze attoree ritenendo che il calcolo effettuato dai giudici di merito non avrebbe tenuto conto dei criteri normativi, nonché della specifica disposizione dell'art. 545 c.p.c. come modificata dalla legge n. 132/2015 di conversione del D.L. n. 83/2015.

Pensione: pignoramento e sequestro dopo la riforma del 2015

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Già prima della riforma, rammenta la Cassazione, la giurisprudenza sia civile e sia penale riteneva pignorabile (o sequestrabile) l'importo versato nel conto corrente del trattamento pensionistico o da retribuzione da lavoro dipendente.

Ora è l'art. 545 c.p.c. a disciplinare espressamente la pignorabilità (e di converso la sequestrabilità in sede penale per identità di ratio) anche delle somme versate nel conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente (stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza).

Tali somme, tuttavia, risultano pignorabili/sequestrabili solo "per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".

In particolare, il triplo dell'assegno sociale deve ritenersi una riserva per le vitali esigenze del soggetto e della sua famiglia, al pari dei 4/5 del trattamento stipendiale o di pensione. E così l'impignorabilità, in parte, dei versamenti effettuati dopo il pignoramento (o in penale il sequestro).

Pensione: sequestrabile solo la parte eccedente al triplo dell'assegno sociale

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L'ordinanza impugnata, evidenzia la Corte, non ha compiuto alcuna analisi su tale fondamentale principio giuridico desumibile comunque dall'art. 545, comma 8, c.p.c., disposizione che deve trovare applicazione anche nelle ipotesi di sequestro preventivo in quanto la ratio è quella di consentire al lavoratore o al pensionato un minimo vitale per le sue primarie esigenze (e per quelle della sua famiglia).

La stessa Cassazione ha chiarito che: "Il sequestro conservativo di somme di denaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall'art. 545 c.p.c., all'esecuzione del pignoramento, limiti richiamati dall'art. 316, primo comma, c.p.p." (cfr. sent. n. 31733/2015).

Inoltre il Tribunale, dovendo determinare solo ed esclusivamente l'importo dei 4/5, in maniera palesemente illogica ha determinato come imputabili al trattamento di pensione tutti i prelievi avvenuti dal conto corrente, senza indicare elementi concreti e diversi verificabili, ma solo congetturali. E, soprattutto, non individuando i momenti dei versamenti sul conto corrente, se antecedenti al sequestro o successivi, al fine della corretta applicazione dell'art. 545, comma 8, c.p.c. sopra richiamato.

L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello che, ai fini del ricalcolo, si conformerà al principio di diritto affermato.

Scarica pdf Cass., III pen., sent. n. 17386/2019

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