Per la Cassazione, la notifica effettuata all'indirizzo del servizio postale "seguimi" non equivale al domicilio fiscale del contribuente pertanto non può dirsi perfezionata

di Annamaria Villafrate - La notifica all'indirizzo del servizio postale "seguimi" non equivale al domicilio fiscale richiesto dall'art. 60 del Dpr 600/1973. La notifica pertanto non può dirsi perfezionata, perché avvenuta in violazione del suddetto articolo. Questo quanto sancito dall'ordinanza n. 31479/2019 della Cassazione (sotto allegata), che ha accolto il ricorso di un contribuente a cui l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato gli avvisi di accertamento prodromici all'emissione della cartella di pagamento che gli irrogava sanzioni Iva.

Notifica avvisi prodromici alla cartella

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Un contribuente impugna davanti alla Commissione Tributaria provinciale competente una cartella di pagamento notificata da Equitalia per sanzioni IVA contestate alla società di persone di cui il ricorrente era il legale rappresentante. Il ricorrente lamenta tra l'altro che gli avvisi di accertamento, prodromici all'emissione della cartella, non gli sono stati notificati. La C.T.P. accoglie il ricorso affermando la nullità della cartella per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

La C.T.R invece accoglie l'appello dell'Agenzia

delle Entrate e respinge quello incidentale del contribuente perché "Le notifiche degli avvisi sono state ritualmente effettuate dall'Ufficio in conformità con quanto previsto dalla normativa. Infatti l'Ufficio ha consegnato alle poste le raccomandate degli avvisi indirizzati al domicilio fiscale del (...) come dai dati dell'anagrafe tributaria (...). I plichi sono stati restituiti dalle poste con la scritta "seguimi" ed inoltrati al nuovo indirizzo di cui il contribuente aveva chiesto l'attivazione (...)." La documentazione è stata consegnata a una persona delegata al ritiro, per cui le notifiche dei due avvisi di accertamento, prodromici alla cartella impugnata, si sono perfezionate correttamente.

Il ricorso del contribuente

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Il contribuente soccombente in appello ricorre in Cassazione lamentando principalmente la conclusione a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale, nel ritenere corrette e perfezionate le notifiche degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata.

L'indirizzo del servizio postale "seguimi" non corrisponde al domicilio fiscale

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La Cassazione con ordinanza n. 31479/2019 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri in quanto: "L'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (…)."

Nel caso di specie è pacifico che la notifica non si è realizzata presso il domicilio fiscale del destinatario. Erra la CTR a equiparare "l'indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio "seguimi"al domicilio eletto (…)" il quale "non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l'indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lett. d) dell'art. 60 citato, difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione."

La notificazione degli avvisi quindi è avvenuta in violazione dell'art. 60 suddetto. Essa inoltre non può considerarsi sanata per il raggiungimento dello scopo poiché non è provato che gli stessi siano stati consegnati al contribuente.

Scarica pdf Cassazione n. 31479-2019

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