Per la Cassazione, anche l'invalido all'80% deve aspettare per la pensione di vecchiaia anticipata. L'invalidità non snatura il trattamento di vecchiaia

di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con sentenza n. 31001/2019 (sotto allegata) ha chiarito che il posticipo dell'accesso alla pensione per ragioni legati all'incremento della speranza di vita si riferisce a tutti quelli che accedono alla pensione sotto i 65 anni (se uomini) o a 60 (se donne), non solo a quelli che conseguirebbero la pensione per requisiti indipendenti dall'età. Per cui, anche l'invalido all'80% deve attendere qualche mese per la pensione di vecchiaia anticipata.

Pensione di vecchiaia anticipata differita per aspettativa di vita

La Corte d'appello conferma la pronuncia di primo grado che ha condannato l'INPS a corrispondere a un un ex lavoratore "la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1°.2.2015, invece che dalla data del 1°.5.2015, riconosciutagli dall'Istituto in sede amministrativa in applicazione del differimento trimestrale legato all'aumento delle aspettative di vita."

La Corte ha ritenuto che il posticipo dell'accesso alla pensione per motivi legati all'incremento dell'aspettativa di vita non si applica a tutti coloro che accedono alla pensione in età inferiore a 65 anni (se uomini) o 60 (se donne), ma solo coloro che conseguono la pensione di anzianità o, in virtù di requisiti indipendenti dall'età anagrafica, non riscontrabili nel caso di specie, o perché soggetti alla disciplina dell'art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), tra i quali non rientra l'assicurato, stante la sua condizione di invalido all'80%.

Il ricorso dell'Inps

L'Inps soccombente ricorre in Cassazione. Per l'istituto la corte ha ritenuto erroneamente che il posticipo dell'accesso alla pensione per motivi legati all'incremento della speranza di vita non ha a che fare con tutti coloro che accedono alla pensione in età inferiore a 65 anni (se uomini) o 60 (se donne), ma solo con coloro che conseguono la pensione di anzianità in virtù di requisiti indipendenti dall'età anagrafica, assenti nel caso di specie o coloro che sono soggetti alla disciplina dell'art. 12, comma 12- bis, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), tra i quali non avrebbe potuto rientrare l'assicurato, stante la sua invalidità dell'80%.

Anche l'invalido all'80% deve aspettare per la pensione di vecchiaia anticipata

La Cassazione, con sentenza n. 31001/2019 accoglie il ricorso dell'Inps. "Giova premettere che l'art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78/2009 (conv. con I. n. 102/2009), ha previsto che, a decorrere dal 1°.1.2015, l'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico venisse adeguata all'incremento della speranza di vita, per come accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente."

Stando alla lettera della norma il legislatore ha chiaramente voluto dettare una disciplina da applicare in tutti i casi in cui il diritto alla pensione è agganciato al raggiungimento di una determinata età anagrafica, assoggettando la soglia d'età per il conseguimento della pensione alla revisione periodica in base all'incremento della speranza di vita accertato dall'Eurostat in riferimento al quinquennio precedente, ridotto a un triennio e poi a due.

Dopo aver analizzato l'errato ragionamento della corte di merito, la Cassazione giunge alla seguente conclusione: "se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla legge n. 222/1984. E se così è, manca all'evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78/2009."

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