Per la Cassazione, la legge regionale deroga in melius quella nazionale: l'indennità di trasferta va riconosciuta anche se la nuova sede di lavoro è più vicina alla casa del dipendente

di Annamaria Villafrate - L'indennità di trasferta e chilometrica spettano al lavoratore anche se la nuova sede di lavoro è più vicina all'abitazione di residenza dello stesso. Questo quanto deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 30664/2019 che ha spostato la tesi della corte di merito, per la quale, interpretando il quadro normativo in materia è giunta alla conclusione che l'art 21 co. 4 della legge regionale, derogando in melius alla normativa nazionale, prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta e chilometrica al lavoratore anche se la nuova sede di lavoro è più vicina alla residenza del dipendente.

Indennità chilometrica e di trasferta

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La Corte di appello condannato una s.p.s al pagamento in favore di un proprio dipendente della somma di 3.250,01 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo d'indennità di trasferta e rimborso chilometrico di cui agli artt. 99 e 100 del c.c.n.l. di categoria ed all'art. 21 del contratto integrativo regionale del Piemonte.

Ai sensi dell'art. 21 del c.i r. l'indennità chilometrica e di trasferta devono essere corrisposte ogniqualvolta il lavoratore sia assegnato, anche temporaneamente, a una sede diversa, da intendersi come confine della sede di lavoro e in caso di avvicinamento alla residenza, se la sede di nuova assegnazione si trova a più di venti chilometri da quella abituale.

La Corte di merito giunge alle suddette conclusioni richiamando dei precedenti specifici e ritenendo di dover valorizzare il dato letterale delle norme richiamate. Per questo ritiene che per sede abituale deve considerarsi il comune in cui si trova l'azienda, suoi distaccamenti o aree individuate da accordi con le parti collettive, che hanno sottoscritto il contratto

integrativo. Ritiene poi che un altro dato qualificante, ai sensi del suddetto art. 21, è dato dalla temporaneità dell'assegnazione con un provvedimento diverso dal trasferimento e la circostanza che la destinazione temporanea è più vicina di quella di aziendale all'abitazione del lavoratore, giustificata dal fatto che l'art. 21 comma 4 deroga in melius a quanto previsto dall'art. 100 del c.c.n.l. in base al quale, in caso di avvicinamento, pari o inferiore a 20 Km, nulla è dovuto al lavoratore.

Il ricorso del datore di lavoro

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La società datrice ricorre quindi in Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. e degli artt. 99 e 100 del c.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza e dell'art. 21 del c.c.i.r. di lavoro per i dipendenti degli istituti di vigilanza del Piemonte.

Per la ricorrente la Corte di merito, nell'interpretare le disposizioni collettive, avrebbe dovuto tenere conto non solo del dato letterale, ma anche di altri canoni, stante il contrasto tra il comma 4 dell'art 21 e le altre clausole contrattuali richiamate.

L'art. 21 comma 1 specifica gli artt. 99 e 100 c.c.n.l., che escludono compensi per il tragitto tra l'abitazione e la sede di lavoro abituale e prevede il diritto al rimborso in caso di temporanea assegnazione a sede diversa in relazione al "maggior percorso effettuato rispetto alla sede abituale di lavoro" quando il lavoratore viene inviato in servizio temporaneamente ad almeno dieci Km dai confini dei comuni di lavoro (trasferta per le ore fuori sede e rimborso spese) rispetto alla distanza abitualmente percorsa.

Per la società quindi l'art. 21 comma 4 del c.c.i.r. specifica in senso migliorativo l'art. 100 del c.c.n.l. e limita il trattamento più favorevole nel caso in cui la sede temporanea, anche se più vicina rispetto a quella di servizio alla sua residenza, è comunque ad una distanza superiore a venti km dalla sede di servizio, situazione non sussistente nel caso di specie.

Indennità di trasferta e chilometrica dovute anche se la nuova sede è più vicina a casa

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La Cassazione rigetta il ricorso perché infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società datrice ricorrente, per la quale la corte d'Appello si sarebbe limitata ad interpretare letteralmente le varie disposizioni contrattuali interessate "la Corte di merito si è preoccupata proprio di procedere ad una interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed ha ritenuto che la disciplina regionale, dettata dall'art. 21 comma 4, aveva derogato in melius a quella nazionale prevista dall'art. 100 del c.c.n.l. Ha poi sottolineato che l'indennità chiesta era connessa alla temporanea assegnazione a sede diversa da quella assegnata e che l'avvicinamento alla residenza non poteva escludere l'erogazione del compenso come previsto dalla norma nazionale atteso che proprio questo era il contenuto migliorativo della modifica prevista dalla disciplina collettiva regionale."

Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 30664-2019

Foto: 123rf.com
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