La Cassazione precisa che il divieto di licenziamento a un anno dalla celebrazione delle nozze vale solo per le lavoratrici per motivi di pari opportunità

di Annamaria Villafrate - Respinto il ricorso del lavoratore che, dopo il rigetto dell'impugnazione del licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro entro un anno dal matrimonio, si rivolgeva alla Corte di Cassazione. Per gli Ermellini infatti, come chiarito nella sentenza n. 15515/2019 (sotto allegata), il divieto di licenziamento previsto dall'art 35 del dlgs n. 198/2006 "nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa" è prevista solo per le lavoratrici in un'ottica di pari opportunità, riservando in ogni caso al datore la possibilità di dimostrare che il licenziamento non è dipeso dalle nozze, ma da colpa grave della dipendente.

La vicenda processuale

La Corte di Appello rigetta l'impugnazione avanzata da un lavoratore nei confronti del Comune avverso la sentenza del giudice di primo grado. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento con preavviso che gli era stato irrogato il 31 marzo 2015, dopo che il datore gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal lavoro dal 18 settembre al 18 ottobre del 2014, oltre alla produzione di

documentazione falsa. Ricorre in Cassazione il dipendente avverso la sentenza del giudice del gravame, lamentano in quattro motivi le ragioni delle sue doglianze, tra le quali preme in questa sede soffermarsi su quella in cui deduce la violazione dell'art. 35 del dlgs. n. 198/2006.

Il lavoratore rileva "che il licenziamento

è intervenuto entro l'anno dall'aver contratto matrimonio e che la presunzione di nullità del licenziamento irrogato in tale periodo, prevista a favore della lavoratrice e che doveva esser estesa anche al lavoratore uomo, doveva trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto detta presunzione è superabile solo laddove il datore lavoro dia la prova della sussistenza delle specifiche ragioni di esclusione previste e, in particolare che sussista colpa grave del lavoratore riconducibile a giusta causa di licenziamento, mentre nella specie il lavoratore veniva licenziato per giustificato motivo soggettivo, atteso che veniva irrogato il licenziamento con preavviso."

L'articolo richiamato da lavoratore in effetti prevede che il datore di lavoro ha la facoltà di

provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione stessa, è stato irrogato non a causa del matrimonio, ma per colpa grave della dipendente , costituente giusta causa di risoluzione del rapporto.

Il divieto di licenziamento entro 12 mesi dalle nozze vale solo per le lavoratrici

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15515/2019 rigetta il ricorso del dipendente ritenendo infondati tutti i quattro motivi di ricorsi. Per quanto riguarda in particolare il quarto motivo, come appare chiaramente anche dal dato letterale dell'art. 35 del dlgs. 198/2006 si fa sempre esclusivo riferimento "alla dipendente" e "alla lavoratrice". Del resto, come ribadiscono gli Ermellini "la norma, non a caso inserita proprio nel codice di pari opportunità tra uomo e donna, deve essere letta, per una sua corretta comprensione, quale approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice. La limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del dlgs. n. 198 del 2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice."

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Scarica pdf Cassazione sentenza n. 15515-2019

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