di Lucia Izzo - Si presume nullo il
licenziamento della lavoratrice se intimato nel periodo assistito dal
divieto legale in caso di matrimonio, anche in assenza di comunicazione dell'evento al datore di lavoro, come stabilito dal Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/06).
La presunzione decorre dalla richiesta delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione, salvo la possibilità del datore di lavoro di dimostrare una condotta gravemente colposa della lavoratrice elettroesecuzione della prestazione lavorativa.
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 1689/2016 (qui sotto allegata). La ricorrente, parrucchiera presso un'impresa individuale, aveva ricorso al giudice del lavoro dopo essere stata licenziata per un asserito "gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali dovuti ad insubordinazione disciplinare e ad assenze ingiustificate"; nella lettera, inoltre, si prevedeva che la lavoratrice lavorasse sino al 3 agosto 2015.
Presentatasi al lavoro nel giorno indicato, la donna sostiene di essere stata
allontanata oralmente dal principale che poi provvedeva a intimarle il
licenziamento proprio dal 3/8/2015, avendo nella medesima giornata
abbandonato il luogo di lavoro. Da qui la richiesta al Tribunale di dichiarare
nulli i licenziamenti inflitti, condannare il convenuto alla reintegrazione in servizio e al risarcimento del danno.
Dopo aver accertato la
contumacia del convenuto, il giudice meneghino ritiene fondate le domande della ricorrente: la stessa, come documentalmente certificato, aveva
contratto matrimonio in data 3 luglio 2015 ed era stata licenziata con lettera del 28 luglio dello stesso anno, ribadito con successiva missiva del 7 agosto, nella quale si fanno decorrere gli effetti del
licenziamento dal 3 agosto 2015, anziché dal 10 agosto come inizialmente comunicato, in forza dell'asserito abbandono del posto di lavoro da parte della lavoratrice
Il
licenziamento è
stato dunque
intimato nel periodo assistito dal divieto legale, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (che ha sostituito l'art. 1 legge 30 gennaio 1963 n. 7). Detta norma stabilisce, al comma 2, che sono
nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.Il successivo comma 3 dispone che si presume disposto a causa di matrimonio il
licenziamento intimato nel periodo decorrente
dalla richiesta delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione. La tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio stesso e
non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice (cfr. ex multis Cass. 10 gennaio 2005 n. 270).
La presunzione legale che il
licenziamento sia
stato disposto a causa di matrimonio, in quanto intimato nel periodo summenzionato,
non ha carattere assoluto, potendo essere vinta dal datore di lavoro attraverso la prova della sussistenza di una delle cause di
licenziamento tassativamente elencate nel comma 5 dell'art. 35, D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, tra cui rientra il caso di "
colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro".
L'onere di
provare l'esistenza di una giusta causa legittimante il
licenziamento grava sul
datore di lavoro e il datore di lavoro, nel presente giudizio rimasto contumace, non ha offerto alcuna prova della sussistenza delle ragioni addotte a fondamento del recesso, né comunque del fatto che tale atto fosse sorretto da giusta causa..
Considerato il mancato assolvimento dell'onere della prova in tal senso,
il convenuto non ha superato la presunzione legale che il
licenziamento sia stato attuato a causa di matrimonio. Pertanto, licenziamento risulta pertanto nullo e alla lavoratrice spetta sia la reintegra che il risarcimento del danno come richiesto.