L'Agenzia delle Entrate precisa le ipotesi in cui non opera l'obbligo di ritenuta d'acconto del 20% sulle spese legali liquidate al difensore della parte vittoriosa

di Lucia Izzo - La regola generale stabilisce che le somme liquidate dal giudice al difensore della parte vittoriosa, relativamente alle spese legali di sua spettanza, debbano essere assoggettate a una ritenuta d'acconto del 20% (cfr. art. 25 del d.P.R. n. 600/1973).


Il prelievo "alla fonte", invece, non si realizza nella sola ipotesi in cui le somme non costituiscano per il difensore reddito di lavoro autonomo, oppure qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.


Il chiarimento sul punto è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 35/E (qui sotto allegata) del 15 marzo 2019, che ha risposto a un interpello presentato dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.


Il quesito dell'Ader

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L'Ente ha chiesto se quanto liquidato dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all'incasso, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF (ex art. 25 d.P.R. n. 600/1973).


In particolare, il quesito rappresentato è volto a definire l'applicazione della citata ritenuta, nell'ipotesi in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all'incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma della delega all'incasso.

Ritenuta d'acconto sulle spese legali

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La risoluzione rammenta che, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati… per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti".


Pertanto, conclude l'Agenzia in relazione alla fattispecie rappresentata, quanto liquidato direttamente al legale per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza è da assoggettare a ritenuta ai sensi del citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.


Tale ritenuta d'acconto attua l'anticipata riscossione dell'imposta dovuta dalla persona fisica che riceve il pagamento laddove, tra l'altro, il compenso percepito ha natura di reddito di lavoro autonomo. Per l'applicazione della ritenuta, il sostituto dovrà, dunque, verificare se il pagamento che il percettore del reddito riceve, sia o non sia da imputare a tale categoria di reddito.


Rimborso spese legali: quando non opera la ritenuta

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La norma non attribuisce rilevanza alla circostanza che il pagamento provenga da un terzo anziché dal soggetto a cui favore la prestazione è resa: sicché quando l'obbligazione del terzo trae origine da un rapporto diverso, ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto.


L'Ente istante, invece, sarà esonerato dall'effettuazione della ritenuta prevista dal citato articolo 25 "nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa".


In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall'istante al difensore munito di delega all'incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute.



Scarica pdf Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E

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