Per la Suprema Corte, è legittima l'imposizione fiscale per intero sugli interessi dei buoni emessi a partire dal 1º ottobre 1987

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 30746/2018 (sotto allegata) la Cassazione precisa che è legittima l'imposizione fiscale applicata per intero sugli interessi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal primo ottobre 1987. L'art. 1 del decreto legge n. 556/1986 prevede infatti che sugli interessi e proventi deve essere operata una ritenuta ridotta alla metà solo le obbligazioni e gli altri titoli che li hanno maturati sono stati emessi fino al 30 settembre 1987. Considerato che, nel caso di specie, i buoni postali risalgono ad aprile e maggio 1988, l'imposizione deve essere applicata per intero.

La vicenda processuale

Il Tribunale respinge l'appello di Poste Italiane S.p.A. proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di pace ha accolto la domanda di due clienti finalizzata a ottenere l'importo a essi ancora dovuto di 1301,12 euro rispetto a quello corrisposto, per interessi su tre buoni postali fruttiferi emessi ad aprile e maggio 1988. Il Tribunale ritiene che in questo caso debba trovare applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite n.13979/ 2007, che attribuisce a quanto risultante dalla lettera dei buoni, valore preminente. Poste italiane S.p.a però ricorre nanti la Suprema Corte denunciando:

  • nel primo motivo la "violazione e falsa applicazione del decreto legge
    numero 556 del 1986 convertito in legge 17 novembre 1986, numero 759, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver compreso che la somma richiesta dagli originari attori era stata legittimamente trattenuta in applicazione della normativa richiamata quale imposizione fiscale stabilita dal legislatore."
  • nel secondo, chiedendo l'esame della medesima questione ai sensi del n. 5 art. 360 c.p.c.

Legittima l'intera imposizione fiscale sugli interessi dei buoni emessi dal 1º ottobre 1987

La Cassazione precisa che, nel caso di specie, non rileva il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". Occorre piuttosto fare applicazione dell'art. 1 del d.l n. 556/1986 contenente "Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", il quale sancisce che "Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, /L 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987." Per cui, deve ritenersi legittima l'imposizione fiscale applicata per intero sui buoni postali fruttiferi emessi a partire dal 1° ottobre 1987 come quelli oggetto della presenta vertenza, risalenti a aprile e maggio 1988.

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