Legittimo il trasferimento del dipendente dovuto ai continui litigi con una collega d'ufficio, perché il conflitto creava disfunzione dell'unità produttiva

di Annamaria Villafrate - E' legittimo il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, a causa dei continui litigi con una collega d'ufficio. E' il principio enunciato dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 27226/2018 Sezione lavoro (sotto allegata). In questo caso infatti le ragioni del trasferimento sono riconducibili allo stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, riferibili come tali alle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c, non a finalità punitive e disciplinari.

La vicenda processuale

Il dipendente di una S.p.A. ricorre in Tribunale per chiedere che si accerti l'illegittimità del trasferimento disposto dal datore di lavoro nei suoi confronti, l'intervenuta dequalificazione professionale presso la sede ad quem, il riconoscimento dei danni patrimoniale, biologico ed esistenziale, il rimborso delle spese mediche sostenute e il pagamento del premio aziendale degli anni 2006 e 2007. Il Tribunale accoglie la domanda, dichiara illegittimo il trasferimento e condanna la società al rimborso delle spese mediche e al risarcimento del danno patrimoniale. Detta decisione però è riformata in sede d'Appello, considerato che il trasferimento è stato determinato dalla necessità di risolvere un conflitto interno all'ufficio ed evitare che la degenerazione del rapporto personale tra il ricorrente e una collega, per questioni estranee all'ambito lavorativo, potesse compromettere il funzionamento dell'unità produttiva. Ricorre in Cassazione il dipendente, resiste la società datrice di lavoro. Il ricorrente contesta la sentenza d'appello poiché, a suo dire, il trasferimento:

  • nasconde una finalità sanzionatoria e disciplinare;
  • è stato disposto in violazione dei principi di buona fede e correttezza;
  • ha comportato un demansionamento ingiustificato;
  • è avvenuto in assenza di ragioni valide e fondanti e senza una valutazione equilibrata degli interessi in gioco;
  • non ha rispettato il divieto di discriminazione;
  • non ha tenuto conto delle sue condizioni personali e familiari.

Legittimo il trasferimento del dipendente che litiga con la collega d'ufficio

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza n. 27226/2018, precisa prima di tutto che il controllo giurisdizionale sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve limitarsi ad accertare solo se c'è corrispondenza tra il provvedimento del datore e le finalità dell'impresa e che non può scendere quindi nel merito della decisione imprenditoriale. Per quanto riguarda invece l'analisi della decisione della Corte d'Appello, per la Cassazione, il giudice di secondo grado ha valutato correttamente la scelta del trasferimento, tenendo conto delle possibili conseguenze dell'episodio increscioso verificatosi tra i due dipendenti. In effetti i due colleghi, dopo uno scontro particolarmente accesso, avrebbero iniziato ad adire le vie legali, denunciandosi reciprocamente.

Ora, poiché lavoravano praticamente nello stesso ufficio, visto che le due postazioni erano divise solo da armadi, per evitare di farli incontrare sarebbe stato necessario modificare i locali, ipotesi non contemplabile nel caso di specie, considerate le piccoli dimensioni della struttura in cui operavano.

In conclusione, la decisione del giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo il trasferimento perché ha compreso che la finalità del provvedimento datoriale era di evitare che il rapporto tra colleghi degenerasse, a tutto danno dell'ambiente di lavoro e dello stato di salute di entrambi. "Del resto l'art. 2013 cod. civ. non lascia spazio a considerazioni relative alla causa che abbia prodotto le difficoltà organizzative che il datore di lavoro abbia deciso di risolvere trasferendo uno o più dei propri dipendenti, ma richiede esclusivamente che si valuti la natura oggettiva della condizione in cui versa l'unità produttiva interessata e che il provvedimento di trasferimento possa essere annoverato tra gli strumenti che razionalmente il datore di lavoro può impiegare per rimuovere la situazione suscettibile di pregiudicare l'ordinato svolgimento dell'attività".

Vuoi approfondire? Allora vai alla raccolta articoli in materia di licenziamento


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: