Se il coniuge non paga il mantenimento dopo la separazione o il divorzio, il nuovo art 570 bis c.p. prevede la multa da 103 a 1032 euro o la reclusione fino a un anno

di Annamaria Villafrate - Il nuovo art. 570 bis c.p. amplia le ipotesi di tutela previste in favore dei familiari, nei casi in cui, chi vi è obbligato, non provvede al pagamento dell'assegno di divorzio nei confronti del coniuge e dei figli o viola gli obblighi economici in caso di separazione e affidamento condiviso dei figli. Chi non adempie è infatti punito con le stesse pene previste dall'art 570 c.p. che si occupa del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1032 euro.

Cosa prevede il nuovo art. 570-bis c.p.

L'art. 2, lettera c) del Dlgs. n. 21 del 1 marzo 2018, che ha dato attuazione alla riforma penale prevista dalla legge n. 103/2017, prevede l'inserimento della nuova fattispecie di cui all'art. 570 bis dopo l'art. 570 c.p. La norma disciplina la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

In particolare essa prevede che: "Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

Art. 570 bis c.p.: attuazione della riserva

L'articolo, in vigore dal 6 aprile, tramite il rinvio all'art. 570 c.p. prevede, per gli illeciti da esso contemplati, l'applicazione delle stesse pene ossia "la reclusione fino a un anno o (...) la multa da centotre euro a milletrentadue euro."

Attuando il principio della riserva di codice penale, l'introduzione dell'art. 570 bis c.p. ha comportato la eliminazione:

  • dell'art. 12-sexies della legge n. 898/1970, che punisce il mancato pagamento dell'assegno divorzile;
  • dell'art. 3 della legge n. 54/2006, che contiene la disposizione penale che "in caso di violazione degli obblighi di natura economica" prevede l'applicazione dell'art. 12-sexies della legge n. 898/1970.

Artt. 570 e 570 bis c.p.: coordinamento

Il nuovo art. 570 bis c.p. funge da norma di completamento del sistema di tutele penali previste in favore della famiglia. Esso configura infatti un sistema di garanzie che mira a tutelare il coniuge più debole economicamente e i figli, in caso di separazione e divorzio, nel momento in cui il soggetto obbligato si sottrae agli obblighi economici conseguenti alle fasi patologiche del rapporto.

Esso, attraverso il rinvio all'art 570 c.p., non prevede solo l'applicazione alle fattispecie da esso regolate le stesse pene, ma estende ai coniugi separati e divorziati anche le medesime ipotesi di reato:

  • "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge";
  • chi "malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge";
  • chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa."

Mancato mantenimento: sanzioni e procedibilità

Giunti al termine di questa breve disamina dell'art 570 bis c.p. appare piuttosto evidente che le sanzioni previste dal nuovo art. 570 bis c.p sono:

  • multa da 103 sino a 1.032 euro
  • reclusione fino a un anno.

Dal punto di vista procedurale, come precisato nella relazione di accompagnamento al decreto n. 21/2018, nulla cambia per quanto riguarda il regime di procedibilità di ufficio: "la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n.220 del 2015)". Nello specifico, come previsto dall'art 570 c.p. si procede d'ufficio nei confronti di chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge o fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di minore età o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, mentre in tutti gli altri casi vale la regola della procedibilità a querela di parte.

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