Cos'è, com'è disciplinato e quali sono le sanzioni per il reato di corruzione tra privati e d'istigazione alla stessa previsto dagli artt. 2635 e 2635-bis del codice civile

di Annamaria Villafrate - Il reato di corruzione tra privati e d'istigazione alla stessa è previsto e disciplinato dall'art. 2635 c.c. e dall'art. 2635 bis c.c. Di recente questa figura di reato ha subito importanti modifiche ad opera del D.Lgs. n. 38 del 15/03/2017, entrato in vigore il 14/04/2017.

In questa sede si analizzerà il reato nella sua attuale formulazione.

Indice:


Corruzione tra privati: procedibilità a querela

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Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) è procedibile a querela della persona offesa, a meno che "dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

Corruzione tra privati: quando si configura il reato

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Dalla lettura del comma 1 dell'art. 2635 c.c. il reato di corruzione tra privati, si configura quando:

  • " gli amministratori,
  • i direttori generali,
  • i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
  • i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona,
sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà ..."

  • La pena base prevista dal comma 1 è la reclusione da uno a tre anni, prevista anche "se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti" di cui al comma 1.
  • La pena della reclusione fino a un anno e sei mesi invece è prevista "se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma."
  • La pena della reclusione da uno a tre anni e fino a un anno e sei mesi è prevista anche per chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.
  • Le pene della reclusione da uno a tre anni e fino a un anno e sei mesi infine"sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni."

Istigazione alla corruzione tra privati

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Ai sensi dell'art. 2635-bis cc. è punita anche l'istigazione alla corruzione, che si configura quando:"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà'".

Qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è applicata la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ossia reclusione da uno a tre anni, ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

Circostanza attenuante

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Ai sensi dell'art. 2640 c.c.:"Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita."

Confisca

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L'art. 2641 cc. prevede, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato di corruzione o istigazione alla stessa tra privati, la misura della confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile individuare o apprendere i beni sopra indicati la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o di beni di valore equivalente. Per tutto quanto non previsto e disciplinato da questa norma, si applica l'art. 240 cp. Ai sensi dell'art. 2635 cc. ultimo comma infine:"Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Pene accessorie

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L'art. 2635 tre prevede in ogni caso, per il reato di corruzione tra privati di cui al comma 1 dell'art. 2635 cc., l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per il reato di istigazione previsto dal comma 2 dell'art. 2635 bis.

Estensione delle qualifiche soggettive

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Ai sensi dell'art 2639 c.c. per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati: "al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi."

Responsabilità amministrative degli enti

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Novità sono state introdotte anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti attraverso la modifica della lett. s-bis) dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 che nella versione aggiornata prevede:

  • per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'art. 2635 c.c. comma 3, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
  • nei casi di istigazione previsti dall'art. 2635 bis c.c, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Sanzioni interdittive

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Al reato di corruzione tra privati e di istigazione alla stessa si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Dlgs. n. 231 del 08/06/2001 in virtù della riforma operata dal D.Lgs. n. 38/2017:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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