Istigazione alla corruzione: le diverse fattispecie possibili e le differenze con gli istituti affini. Cenni sull'istigazione alla corruzione tra privati
Avv. Marco Sicolo - L'istigazione alla corruzione è il reato contemplato dall'art. 322 del codice penale, che mira a punire chi crea i presupposti per realizzare un atto di corruzione.

Per comprendere appieno la portata dell'art. 322 c.p. è opportuno analizzare lo stesso nel quadro dell'intero complesso di norme che compongono il capo del codice penale in cui è inserito (dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

In via preliminare, si segnala che tale norma contempla quattro diverse fattispecie. Due di queste riguardano una condotta che può essere posta in essere da chiunque, e quindi anche dal privato cittadino (configurando quindi un reato comune); le altre due fattispecie puniscono, invece, la condotta del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), delineando quindi un reato proprio.

Cenni sul reato di corruzione

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Come noto, l'impianto codicistico predisposto in tema di corruzione configura tale delitto come un reato a concorso necessario.

Infatti, se da un lato gli artt. 318 e 319 c.p. puniscono il pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa di denaro (o altra utilità), dall'altro l'art. 321 estende l'applicazione delle medesime pene anche al soggetto che ha dato o promesso quelle prestazioni.

Tale premessa, come vedremo meglio tra breve, ci consente di comprendere perché il legislatore, nel delineare la fattispecie dell'istigazione, precisi che tale reato si configura quando l'offerta o la promessa non sia accettata dal pubblico ufficiale.

Il reato di istigazione alla corruzione

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I primi due commi dell'art. 322 c.p. puniscono chiunque offra (o prometta) denaro o altra utilità al pubblico ufficiale e questi non accetti.

Perché si configuri istigazione, ai sensi di tali commi, lo scopo dell'offerta (o della promessa) deve essere il medesimo contemplato negli artt. 318 e 319 c.p., cioè ottenere l'indebito esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o indurlo a omettere o a ritardare un atto del proprio ufficio, o comunque a compiere un atto contrario ai suoi doveri.

Caratteri della condotta

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Come detto, per aversi istigazione occorre che l'offerta o la promessa non sia accettata dal pubblico ufficiale; in caso contrario, la condotta del privato sarebbe punibile ai sensi dell'art. 321 c.p., in quanto concretante vera e propria corruzione ("attiva", cui corrisponde la componente "passiva" rappresentata dall'accettazione da parte del pubblico ufficiale).

Il reato di istigazione si pone, dunque, come reato di semplice condotta, in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione, di cui ai successivi commi dello stesso articolo) è sufficiente a far ritenere consumato il reato.

Tale offerta o promessa, si è chiarito in giurisprudenza, deve essere seria e potenzialmente idonea a indurre il pubblico ufficiale ad accettare (v. Cass. 46015/18).

L'istigazione da parte del pubblico ufficiale

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Gli ultimi due commi dell'art. 322 c.p. puniscono, invece, il pubblico ufficiale che sollecita la promessa o la consegna di denaro (o altra utilità) per i fini di cui sopra.

L'elemento psicologico nell'istigazione alla corruzione

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L'elemento psicologico, pertanto, è rappresentato dal dolo specifico del soggetto che pone in essere l'offerta, la promessa o la sollecitazione, preordinato ad uno degli scopi di cui sopra.

Le pene per il reato di istigazione alla corruzione (sia nelle fattispecie di reato comune che in quelle di reato proprio) sono commisurate sulla base di quelle previste per il corrispondente reato di corruzione, con la riduzione di un terzo rispetto a queste ultime.

Differenza tra istigazione alla corruzione e istituti affini

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È opportuno evidenziare che l'istigazione alla corruzione si distingue da altri istituti affini contenuti nello stesso capo del codice penale.

In particolare, l'istigazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 322 si distingue dal reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., poiché in quest'ultima fattispecie è contemplata la componente della costrizione, che è cosa ben diversa dalla mera sollecitazione, che invece può essere intesa come semplice richiesta insistente.

Analogamente, l'istigazione alla corruzione si distingue anche dall'induzione di cui all'art. 319-quater c.p., mancando in essa l'elemento dell'abuso di potere, cui consegue (nell'induzione) uno stato di soggezione psicologica del soggetto privato.

L'istigazione alla corruzione tra privati

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Si ricorda, infine, che il nostro ordinamento prevede anche lo specifico reato di corruzione tra privati, configurabile in ambito societario e disciplinato dall'art. 2635 del codice civile.

Con riferimento a tale istituto, il d.lgs. 38/2017 ha introdotto anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati, di cui al nuovo art. 2635-bis cod. civ., modellato sugli stessi concetti di cui all'art. 322 c.p.

Per tali reati, la legge 3/2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio, facendo venir meno la necessità della querela della persona offesa.


Per ulteriori approfondimenti, vedi anche le nostre guide:

- Il reato di corruzione

- Il reato di corruzione tra privati

- Il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati


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