Per la CTR Lazio se il giudice non precisa che l'assegno è destinato anche a mantenere i figli è ammissibile l'integrale deduzione IRPEF

di Lucia Izzo - Saranno integralmente deducibili a fini IRPEF, dal reddito complessivo del contribuente onerato, gli importi degli assegni periodici che questi è tenuto a corrispondere al coniuge laddove la sentenza di separazione non abbia specificato se tali assegni fossero destinati anche al mantenimento del figlio.

Le somme dovute a titolo di mantenimento a seguito di separazione o provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono deducibili dall'IRPEF solo per l'ammontare disposto dal giudice e per le quote relative al mantenimento dell'ex coniuge e non per quelle relative al mantenimento dei figli, ma, in assenza di tale specificazione, le deduzioni operate dal contribuente vanno considerate legittime.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenza n. 342/2018 (sotto allegata), pronunciandosi sull'impugnazione avanzata dall'Agenzia delle Entrate contro il provvedimento della competente CTP.

La vicenda

Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all'IRPEF per l'anno 2007 per carenti versamenti; il giudice a quo rilevava la legittimità delle deduzioni operate nel Modello, riguardanti l'assegno di mantenimento del coniuge separato.


Pertanto, la Commissione Provinciale rideterminava le deduzioni in 4.800 euro annuali (400 euro al mese) invece di 5.800 euro annuali. Decisione impugnata dall'Agenzia delle Entrate che afferma l'indeducibilità dell'assegno di mantenimento perché non effettuato mensilmente, ma in unica soluzione.


Inoltre, l'appellante ritiene vadano comunque esclusi dagli assegni periodici al coniuge quelli relativi al mantenimento del figlio: dal momento che la sentenza di separazione non ha distinto la quota per l'assegno periodico al coniuge da quella per mantenimento figlio, l'Agenzia ritiene che l'assegno vada considerato destinato al coniuge per metà del suo ammontare e pertanto deducibile solo parzialmente (nell'importo di 2.400 euro annuali).

Integralmente deducibile l'assegno all'ex se la sentenza di separazione non menziona il mantenimento del figlio

Una censura che non merita accoglimento secondo la Commissione Tributaria Regionale la quale evidenzia come la dichiarazione della moglie, che indica complessivamente quanto ricevuto dal marito nell'anno, non prova in alcun modo che tale assegno non sia stato corrisposto mensilmente.


Inoltre, osserva la Commissione, nella sentenza di separazione viene indicata la cifra di 400 euro mensili quali assegni periodici spettanti alla moglie e non si specifica in alcun modo che tale importo comprenda anche le spese di sostentamento del figlio che, tra l'altro, nell'anno di imposta 2007 era già diventato maggiorenne.


L'art. 3, comma 1, D.P.R. 42/1988 prevede la metà dell'ammontare dei assegni corrisposti al coniuge, anche per il mantenimento dei figli, qualora non sia indicata una ripartizione mentre, nella fattispecie, la sentenza di separazione ha indicato gli assegni periodici al coniuge senza specificare che fossero destinati anche al mantenimento del figlio.


Nella sentenza sono pertanto indicati soltanto gli assegni periodici previsti dall'art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/86 a favore del coniuge come deducibili. Respinto l'appello, stante la particolarità della fattispecie, le spese vengono compensate.

CTR Lazio, sent. 342/2018

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