Criteri di individuazione del foro competente. i poteri del giudice e delle parti, il regolamento di competenza

Avv. Marco Sicolo - L'ordinamento italiano prevede dei criteri particolarmente rigorosi per individuare il giudice presso cui instaurare una causa. È la stessa Costituzione, all'art. 25, a sancire che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Ciò significa che, in linea generale, l'individuazione dell'ufficio giudiziario competente non rientra nella disponibilità delle parti, bensì deve seguire le regole stabilite dalla legge. Tale principio è ribadito anche dall'art. 6 del codice di procedura civile.

I criteri per l'individuazione del foro competente

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Il codice di procedura civile civile individua tre criteri di ripartizione della competenza civile: materia trattata, valore della causa e territorio. Quanto a quest'ultimo, l'ufficio giudiziario territorialmente competente è individuato in base alle disposizioni contenute dagli artt. da 18 a 30 del codice di procedura civile.

In particolare, l'art. 18 c.p.c. individua come foro generale delle persone fisiche quello del luogo in cui il convenuto ha la sua residenza o domicilio, mentre il foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo ove ha sede la società (art. 19 c.p.c.). I successivi articoli, invece, individuano alcuni fori speciali, in considerazione dei diritti oggetto di controversia.

La derogabilità della competenza territoriale

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All'interno di questo quadro normativo, particolare importanza assume l'art. 28 c.p.c.

Capovolgendo l'assunto generale dell'art. 6 c.p.c., sopra esaminato, l'art. 28 specifica che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo determinate eccezioni.

Art. 28 c.p.c.: i casi di competenza per territorio inderogabile

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L'articolo in esame offre un elenco dei vari casi in cui la competenza per territorio è da considerarsi inderogabile, precisando che l'inderogabilità sussiste, altresì, ogni qual volta sia disposta espressamente dalla legge.

In particolare, la competenza per territorio è inderogabile nelle cause in cui è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero e nei processi da svolgersi in camera di consiglio.

Altrettanto vincolata è la scelta nei procedimenti di esecuzione forzata, per i quali la competenza, a norma dell'art. 26 c.p.c., appartiene all'ufficio giudiziario del luogo in cui si trovano i beni. Quest'ultimo conosce anche delle eventuali opposizioni.

Tra gli altri casi più rilevanti di territorialità inderogabile previsti dal nostro ordinamento, segnaliamo i procedimenti cautelari e possessori, quelli in cui una delle parti processuali è una pubblica amministrazione, i procedimenti relativi ai rapporti di locazione e comodato di immobili urbani e le procedure per convalida di sfratto.

Nelle controversie individuali di lavoro, la competenza territoriale inderogabile è individuata in base all'articolato dettato dell'art. 413 c.p.c.

Importante è anche la previsione dell'art. 66-bis del Codice del Consumo, che incardina la competenza territoriale inderogabile presso l'ufficio giudiziario del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

La questione di competenza territoriale: i poteri del giudice e delle parti

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Se il convenuto ritenga che la causa sia stata incardinata presso un giudice privo di competenza territoriale (sia essa derogabile o inderogabile), può sollevare la relativa eccezione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, a pena di decadenza (art. 38 c.p.c.). Tale eccezione deve contenere anche l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

L'incompetenza territoriale, con riferimento ai soli casi di inderogabilità, può essere rilevata anche d'ufficio. A tal fine, il rilievo dev'essere compiuto dal giudice non oltre l'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art. 183 c.p.c.

Segue: l'eventuale regolamento di competenza

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Il giudice decide la questione sulla competenza con ordinanza, sulla base delle risultanze degli atti e assunte eventuali sommarie informazioni. Tale provvedimento è impugnabile con il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.

Il provvedimento che statuisca sulla competenza e sul merito è invece impugnabile con regolamento facoltativo di competenza (o con gli altri consueti mezzi di impugnazione), ex art. 43 c.p.c.

Inoltre, se la causa viene riassunta davanti ad altro giudice che si ritenga incompetente in base alle regole sulla competenza per territorio inderogabile, anche questi può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza (art. 45 c.p.c.).

Il regolamento è deciso con ordinanza dalla Corte di Cassazione, con decisione vincolante per le parti e per il giudice da essa individuato.


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