Per la Cassazione, se l'animale è affidato a persona non in grado di controllarlo ne risponde il proprietario

Avv. Francesca Servadei - Per il morso del cane risponde il padrone. Lo ha statuito la quarta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 30548/2016 sotto allegata), pronunciandosi su una vicenda in cui un cane affidato a soggetto non in grado di controllarlo aveva morso un bambino. Per gli Ermellini, la responsabilità penale ricade comunque sul proprietario del cane.

La fattispecie

Il giudice di pace assolveva l'imputato dal reato di lesioni colpose cagionate dal proprio cane a danno di un bambino; nello specifico l'animale era stato affidato al padre dell'imputato il quale lo teneva legato, mediante catene, all'interno di uno spazio destinato all'animale.

L'organo giudicante adduceva che non era l'imputato ad assumere la posizione di garanzia rispetto alla cura ed alla gestione dell'animale e che al processo penale non erano applicabili i principi propri del giudizio civile quali art. 2050 e 2051 c.c.; il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica proponeva ricorso deducendo violazione di legge in ordine alla pronuncia assolutoria, assumendo che il proprietario era comunque titolare di autonoma posizione di garanzia sull'animale, così che anche in ipotesi di trasferimento dell'animale ad altra persona lo stesso avrebbe dovuto rispondere per lesioni colpose per i traumi e lesioni da questo provocate.

Proprietario del cane: la posizione di garanzia

La Suprema Corte nella propria pronuncia richiama la sentenza pronunciata dalla IV Sezione, numero 18814/2011, con la quale viene statuito che nella fattispecie di lesioni colpose, la posizione di garanzia del detentore dell'animale impone l'obbligo di controllo e di custodia ponendo in essere ogni cautela al fine di prevenire e di evitare possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione. Inoltre viene richiamata la pronuncia, sempre emessa dalla IV Sezione, n. 6393/2012, alla luce della quale si sottolinea che la ferocità dell'animale si ravvede anche in animali domestici o di compagnia, comportando l'obbligo del proprietario di adottare tutte le cautele volte a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale.

Dai giudici di piazza Cavour viene altresì evidenziato che il fatto che l'animale, nel caso di specie, fosse effettivamente custodito da persona diversa dal proprietario (ossia dal padre dello stesso), non faceva perdere allo stesso qualsiasi potere di vigilanza e di controllo sul cane. Per il Supremo Collegio infatti sussiste una residua responsabilità del proprietario, nel caso in cui questi sia in grado di esercitare il controllo ovvero l'animale sia affidato a persona non in grado di esercitare una effettiva custodia, richiamando così l'orientamento espresso con la sentenza 34765/2008 sempre della IV Sezione.

L'orientamento sopraindicato è stato ribadito anche dalla sentenza n. 42307/2017, depositata oggi dalla quarta sezione penale della Cassazione.

Per i giudici di piazza Cavour, infatti, in tema di lesioni colpose, il detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l'obbligo di custodire e controllare l'animale adottando ogni cautela al fine di prevenire le possibili aggressioni a terzi. Inoltre, va ribadito il noto principio secondo il quale, se il proprietario affida la custodia del cane ad un terzo, la sua responsabilità residua laddove sia in grado di esercitare il potere di controllo.

Avv. Francesca Servadei

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Cassazione, sentenza n. 30548/2016

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