Per la Cassazione, dal requisito reddituale ai fini del beneficio va escluso l'immobile usato come abitazione

di Marina Crisafi - Dal requisito reddituale ai fini dell'attribuzione della pensione di invalidità civile va esclusa la casa utilizzata come abitazione. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 14026/2016, depositata ieri (qui sotto allegata), riconoscendo definitivamente il diritto di una donna ad ottenere il beneficio ex art. 12 l. n. 118/1971 e censurando i calcoli dell'Inps secondo cui il reddito della casa della stessa doveva essere computato tra quelli rilevanti ai fini della concessione.

Nello specifico, l'istituto deduceva che a rilevare ai fini previdenziali ed assistenziali è il reddito assoggettabile ad Irpef e quindi anche quello dell'abitazione come espressamente prevede il decreto ministeriale n. 533/1992, "mentre soltanto ai fini della determinazione dell'imposta in ambito fiscale rileva il cd reddito complessivo che deve essere diminuito degli oneri deducibili e quindi del reddito della casa di abitazione principale".

Ma i giudici del Palazzaccio, richiamando le numerose pronunce in materia (tra cui: n. 5479/2012, 14456/12, 20387/2013), hanno ribadito il contrario, ossia che "in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione".

Le norme specifiche di riferimento, hanno spiegato gli Ermellini, "sono costituite dalla L. n. 118 del 1971, art. 12 e dalla L. n. 153 del 1969, art. 26: la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni

ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il redditi della casa di abitazione". Per cui ciò basta per ritenere prive di pregio le tesi dell'Inps, data "l'applicabilità della normativa della pensione sociale in tema di pensione di inabilità, con la conseguente esclusione - ai fini della concessione di quest'ultima - dal computo del reddito di quello della casa di abitazione".

Nè infine può trovare applicazione, si legge nella sentenza, "contrariamente a quanto affermato dall'INPS, il D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, secondo il quale nella dichiarazione debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF o esenti da imposta, in quanto la casa di abitazione nel caso di specie ai fini assistenziali non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito".



Vai alla guida pratica all'invalidità civile


Cassazione, sentenza n. 14026/2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: