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Assegni familiari

Gli assegni familiari, di cui al DPR n. 797/1955, vengono erogati dall'Inps ad alcune categorie di lavoratori con familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 spettano solo a chi in famiglia non ha figli disabili o minori di anni 21

Cosa sono gli assegni familiari

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Gli assegni familiari sono contributi di natura economica, che lo Stato riconosce a determinate categorie di lavoratori, che hanno familiari a carico. 

A chi spettano

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Gli assegni familiari spettano innanzitutto a coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ne hanno poi diritto i piccoli coltivatori diretti e i titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ovverosia quelle degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri. 

Questi soggetti (siano essi italiani o stranieri, comunitari o extracomunitari, che esplicano la loro attività nel territorio italiano) possono riscuotere un contributo per ogni familiare a carico, cioè per quei familiari che non sono economicamente autosufficienti, ovverosia che hanno redditi personali mensili non eccedenti un determinato importo, rivalutato annualmente dalla legge. 

Chi sono i familiari a carico

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Per quanto interessa ai fini del godimento degli assegni familiari, possono essere considerati familiari a carico e, pertanto, possono legittimare la concessione dell'assegno, innanzitutto i figli o equiparati, anche non conviventi: 

  • che abbiano meno di 18 anni di età,
  • che siano apprendisti o studenti di scuola media inferiore sino a 21 anni,
  • che siano studenti universitari sino a 26 anni e nei limiti del corso legale di laurea,
  • che siano inabili al lavoro e abbiano qualsiasi età. 

Moglie a carico

A questi soggetti si aggiunge il coniuge (moglie o marito e anche legalmente separato, purché sia a carico), ma solo nel caso in cui il richiedente l'assegno sia titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 

Altri familiari a carico

L'assegno, inoltre, può essere richiesto per i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi, alle stesse condizioni viste per i figli, per gli ascendenti ed equiparati se il richiedente è piccolo coltivatore diretto. 

Possono infine essere considerati familiari a carico ai fini della concessione di tale beneficio anche i familiari di cittadini stranieri che risiedono in paesi con i quali esiste una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. 

Assegni familiari figli maggiorenni

Come visto sopra, ai fini della concessione degli assegni familiari, tra i familiari a carico rientrano anche i figli maggiorenni. Tuttavia gli stessi devono essere: 

  • apprendisti o studenti di scuola media inferiore sino a 21 anni,
  • studenti universitari sino a 26 anni e nei limiti del corso legale di laurea,
  • inabili al lavoro di qualsiasi età. 

Requisiti per gli assegni familiari

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Alla luce di tutto quanto detto, i requisiti per poter beneficiare degli assegni familiari sono due:

  • appartenere a una delle categorie alle quali gli stessi sono destinati;
  • non superare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo sia ai beneficiari) pubblicati annualmente dall'Inps tramite un'apposita circolare. 

Per quanto riguarda i redditi del nucleo familiare, ai fini della concessione dell'assegno vengono presi in considerazione quelli assoggettabili a Irpef, al lordo delle detrazioni di imposta, oneri deducibili e ritenute erariali, nonché quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori a euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno. 

Limiti del reddito familiare

Come anticipato, ogni anno l'Inps rende noti, con una circolare, i limiti di reddito che fanno riferimento sia al nucleo nel suo complesso che ai beneficiari ai fini della corresponsione degli assegni familiari. 

L'ultima circolare è la n. 9/2022, la quale ha stabilito che ai fini degli assegni familiari  i limiti di reddito da prendere in considerazione per definire un familiare “a carico" ossia non autosufficiente economicamente per tutto il 2022 sono i seguenti:

  • 737,73 euro per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato;
  • 1.291,02 euro per due genitori e soggetti equiparati. 

Questi limiti di reddito valgono anche se gli assegni familiari vengono richiesti per fratelli, sorelle e nipoti. 

Come fare domanda di assegni familiari

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Per richiedere gli assegni familiari la domanda deve essere inoltrata dagli interessati (coloni, mezzadri, coltivatori diretti ecc.) per via telematica. 

Dal 1° ottobre 2021 l'accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, compreso quindi quello fornito dall'Inps per le prestazioni in oggetto è consentito solo tramite SPID, CIE o CNS. Non è infatti più possibile accedere ai servizi Inps con il PIN, ad eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero che non sono in possesso di un documento di riconoscimento italiano. 

La trasmissione può avvenire anche con l'aiuto dei Patronati o attraverso il Contact Center, il servizio multilingue messo a disposizione dall'Inps che risponde al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile a pagamento. 

Tabelle assegni familiari 2022

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La circolare Inps n. 9/2022 aggiorna anche le tabelle applicabili dal 1° gennaio 2022 nei confronti dei soggetti che sono esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare.  

Importi assegni familiari 2022

Gli importi delle prestazioni, come risultanti dalla circolare annuale per il 2022, sono i seguenti:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Assegni familiari arretrati

Se la domanda per gli assegni familiari viene presentata dopo che il diritto è sorto, è possibile ottenere solo gli arretrati che si riferiscono ai 5 anni precedenti, stante la prescrizione quinquennale. 

Assegni familiari e ANF (Assegni nucleo familiare)

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Sebbene nel gergo i due termini vengano utilizzati spesso come sinonimo, in realtà  gli assegni familiari non vanno confusi con gli ANF, ovverosia gli assegni per il nucleo familiare, con riferimento ai quali si rinvia alla guida Assegni nucleo familiare (ANF).  

Nonostante ciò, queste due misure possono essere accomunate dal fatto di essere destinate a nuclei familiari con reddito complessivamente inferiore a determinati limiti che la legge fissa annualmente. 

Assegni familiari e Assegno unico universale

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La spettanza degli assegni familiari di cui si è trattato finora sta subendo delle importanti modifiche in virtù dell'entrata a regime dell'assegno unico e universale per i figli, misura istituita con il legislativo n. 230/2021 per semplificare il complesso e variegato regime di aiuti previsti per i figli.

L'entrata a regime dell'assegno unico per i figli comporta infatti la cessazione del riconoscimento degli assegni familiari per i figli a carico come disciplinati dall'art. 4 del TU Dpr n. 797/1955. 

Cosa cambia da marzo 2022

La corresponsione degli assegni familiari per i figli a carico, sostituiti dal primo marzo 2022 dall'assegno unico e universale però non viene totalmente abolita.

Essa viene mantenuto per le altre categorie di soggetti, come precisa la circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022. 

Queste pertanto in sostanza le principali novità in materia di assegni familiari a partire dal 1° marzo 2022 (ricordando che fino al 28 febbraio 2022, stante la compatibilità delle misure, è possibile beneficiare degli assegni familiari e dell'assegno temporaneo,  previsto in origine fino al 31 dicembre 2021 e che il decreto legge n. 79/2021 ha prorogato):

- dal 1° marzo 2022 verranno respinte le domande per gli assegni familiari da parte dei soggetti che nel loro nucleo hanno un figlio minore a carico;

- “nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai ventuno anni, secondo i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 lettera b) del D.lgs n. 230/2021, o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati nelle banche dati disponibili, diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’AF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni AF".


Per approfondimenti leggi anche:
Data aggiornamento: 16 marzo 2022