Con un articolato parere il Consiglio di Stato ha bocciato per eccesso di delega il decreto del governo sul licenziamento disciplinare del pubblico dipendente

Dott. Antonino Miceli - Luci ed ombre attraversano lo schema di riforma dell'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, contenuto nell'art. 17 comma 1 lett. s del d.lgs. n. 124 del 7 Agosto 2015, recante la delega del Parlamento al Governo sul licenziamento disciplinare del pubblico dipendente.

Il decreto sul licenziamento disciplinare del pubblico dipendente

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Infatti, con parere n. 864/2016, emesso durante l'adunanza plenaria del 16 marzo 2016, il Consiglio di Stato si pronuncia con osservazioni importanti in ordine alla disciplina della falsa attestazione della presenza in servizio commessa dal dipendente pubblico. In particolare, il decreto prevede che vengano punite con la sospensione cautelare dal servizio e conseguente privazione dello stipendio sia il dipendente che attesta la falsa presenza in servizio sia il collega che lo agevola con comportamenti omissivi nel commettere la falsa attestazione. Inoltre, la contestazione avviene con un procedimento disciplinare accelerato e se il dipendente viene sottoposto alla relativa azione disciplinare scatta anche il risarcimento del danno per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione dovuta ad episodi di assenteismo.

Sempre secondo lo schema di decreto legislativo anzidetto, il dirigente o il responsabile del servizio che omette l'esercizio dell'azione disciplinare può essere a sua volta licenziato e può rispondere anche penalmente per omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. come ipotesi incriminatoria ulteriore e specializzante da aggiungere al suddetto articolo.

Il parere del Consiglio di Stato

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A parere del Consiglio di Stato, la previsione del licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile di servizio equipara sul piano sanzionatorio, il dirigente con il dipendente che ha commesso la falsa attestazione senza considerare che la condotta dello stesso è diversa e successiva alla commissione dell'illecito disciplinare.

Per di più, il risarcimento del danno per lesione all'immagine della pubblica amministrazione è un istituto di diversa natura che non può essere ricondotto e contestualizzato alla contestazione disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio quale materia oggetto di delega del Parlamento al Governo. Fra l'altro, a parere del Consiglio di Stato vi è anche eccesso di delega relativamente alla previsione di una nuova condotta di omissione d'atti d'ufficio nel comportamento omissivo del dirigente o del responsabile di servizio che non attiva il procedimento disciplinare né sospende in via cautelare il dipendente, né comunica se incompetente gli atti all'ufficio disciplinare competente per l'avvio del procedimento. Infatti, è evidente che l'art. 328 c.p. punisce una condotta diversa e distinta che è quella del dirigente che avanti la formulazione di un a richiesta, non compie l'atto entro i termini di legge né risponde per esporre le ragioni del ritardo. Per l'assunto qui detto, occorre una norma ordinaria varata dal Parlamento che amplia il novero di condotte punibili e non una legge delega.

Eccesso di delega

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Per questi motivi, il Consiglio di Stato consiglia di espungere dalla delega la responsabilità del dipendente assenteista per danno all'immagine della pubblica amministrazione e la responsabilità penale dei dirigenti.

Dott. Antonino Miceli laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - praticante abilitato tel. 348-7030304

Parere C.D.S. N. 864/16
Antonino MiceliAntonino Miceli - articoli
E-mail: dottorantoninomiceli@tiscali.it
Si laurea a 24 anni in giurisprudenza all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Consegue, nel 2014, il master di secondo livello in professioni legali.
Dal 2015 и altresм agente assicurativo e collabora in un prestigioso studio legale a Trapani

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