Risolto il problema dell'exequatur nell'ordinamento italiano della sentenza emessa da un giudice straniero

Dott. Antonino Miceli - La vicenda giudiziaria dai contorni e sviluppi a carattere internazionale trova culmine con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21946 del 28/10/2015. Il procedimento trae origine dall'assassinio di una giovane americana avvenuto il 10 Aprile 1995 per mano di un terrorista riconducibile alla organizzazione di Hamas per la Jihad Islamica Palestinese. La ragazza, mentre era a bordo di un bus diretto a Gush Katf è raggiunta da un furgoncino guidato da un kamikaze che si fa esplodere vicino il bus distruggendolo. Trasportata in ospedale, dopo poche ore decede per le gravi lesioni riportate al cranio e all'encefalo. I familiari della vittima, tutti residenti in America, hanno adito la Corte per il Distretto di Colombia ottenendo la condanna al risarcimento del danno per la morte della loro congiunta avverso la Repubblica Islamica dell'Iran e al Ministero per l'informazione e la sicurezza dell'Iran.

Con atto di citazione notificato al Governo Iraniano nel 2011 chiedono alla Corte di Appello di Roma che dichiari esecutiva la sentenza emessa avanti la Corte per il Distretto di Colombia in Italia. La Corte D'Appello, ha rigettato il ricorso per l'esecutività della sentenza proposto dai congiunti della vittima. I congiunti ricorrono quindi per Cassazione mentre resistono con controricorso il Ministero per l'informazione e la sicurezza Iraniana e il Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran.

La Corte Suprema da un lato sostiene che di fronte ai delicta imperii, cioè i crimini commessi contro gli Stati dal tenore terroristico internazionale, che ledono diritti fondamentali facenti parte del diritto cogente internazionale, l'immunità della giurisdizione dello Stato estero cede per ragioni legate alla tutela indefettibile dei diritti umanitari e del diritto cogente.

Ma da un altro lato, la Corte Suprema, sostiene che una sentenza emessa dal giudice straniero per essere eseguita nell'ordinamento interno non basta che sia emessa per proteggere la violazione di diritti umani ma anche che sia conforme a quanto prevede l'art. 64 e l'art. 3 commi 1 e 2 della legge n. 218/95.

In particolare, la giurisdizione del giudice Italiano sussiste se il convenuto è residente o domiciliato in Italia e sempreché taluno dei ricorrenti che chiede l'esecuzione della sentenza del giudice straniero nello Stato del foro adito sia legalmente rappresentato nello Stato italiano secondo la norma codicistica di cui all'art. 77 c.p.c.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 2014, ha precisato che ex art. 10 comma 1 della Costituzione, l'immunità dello Stato estero viene meno in presenza di crimini commessi contro l'umanità e in spregio di diritti fondamentali della persona, ragion per cui lo Stato italiano può ricevere sentenze di giudici stranieri purché conformi ai principi costituzionali interni dell'Italia.

Le Sezioni Unite, soggiungono che, nel caso di specie, il locus commessi delicti non coincide con quello in cui ha esplicato i suoi effetti dannosi collaterali ai congiunti ma in quello del luogo ove è avvenuto l'evento dannoso (morte della giovane statunitense in territorio dello Stato d'Israele). Tuttavia, l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, ancora non ratificato dagli Stati firmatari della convenzione, sancisce il principio della territorialità dell'illecito ma prevede che l'immunità giurisdizionale viene meno per fatti commessi in parte nel territorio dell'altro Stato e con l'autore materiale presente al momento del verificarsi del fatto illecito.

Tutto quanto detto sopra, induce in definitiva le Sezioni Unite a rigettare il ricorso proposto perché la richiesta di exequatur non rispetta le norme dell'ordinamento italiano prescriventi l'esecuzione della sentenza del giudice straniero nell'ordinamento (quali la territorialità del fatto dannoso, l'esenzione dalle materie civili e commerciali della Convenzione di Bruxelles del 1968, la residenza o il domicilio del danneggiato in Italia, il rispetto dell'ordine pubblico internazionale).

Dott. Antonino Miceli, laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, praticante abilitato, tel. 348 7030304

sentenza Sezioni Unite n. 21946 del 28/10/2015
Antonino MiceliAntonino Miceli - articoli
E-mail: dottorantoninomiceli@tiscali.it
Si laurea a 24 anni in giurisprudenza all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Consegue, nel 2014, il master di secondo livello in professioni legali.
Dal 2015 и altresм agente assicurativo e collabora in un prestigioso studio legale a Trapani

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: