di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 22538 del 2 Ottobre 2013. Mobbing e superamento del periodo di comporto: se il ctu accerta il nesso causale intercorrente tra le assenze reiterate e insanità dell'ambiente lavorativo, il datore di lavoro non può intimare legittimo licenziamento.

Il dipendente ricorre avverso il licenziamento denunciando reiterate condotte vessatorie, attuate dal datore di lavoro con diverse modalità: ripetuti richiami disciplinari non giustificati; sottoposizione e continue visite fiscali

in pendenza di malattia; continue pressioni psicologiche che, alla lunga, ne avevano determinato gravi conseguenze sul suo equilibrio psicofisico. Le assenze per malattia erano dunque aumentate, determinando infine l'intimazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il tribunale ha valutato le sanzioni irrogate dal datore di lavoro sicuramente sproporzionate nonché discriminatorie; e ha dichiarato che il periodo di malattia, causato da problemi psicologici determinati da tale condotta datoriale, non era imputabile al periodo di comporto. Di conseguenza, il licenziamento era da considerarsi illegittimo. La sentenza
, impugnata, viene confermata anche in secondo grado; la società propone quindi ricorso in Cassazione. Secondo il ricorrente il giudice del merito, in spregio al principio d'impulso di parte e di libera ricerca della prova, si era ripetutamente sostituito al lavoratore nell'individuazione della stessa, disponendo altresì la ctu che avrebbe confermato il collegamento tra assenze per malattia e vessazioni psicologiche subite. Il giudice si sarebbe spinto oltre l'esercizio di meri poteri esplorativi, sostituendosi di fatto al ricorrente.

La Cassazione rigetta il ricorso. Ricorda come sia peculiarità del rito del lavoro "l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrano significativi spunti di indagine" rendendo legittimo, ed anzi doveroso, il fatto che il giudice, "anche iin grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio (…) idonei a superare incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati". Caratteristica del rito del lavoro è infatti il potenziamento del potere officioso del giudice, legittimato, ove le prove allegate dalle parti ne offrano l'opportunità, alla ricerca della verità, avvenuta nel caso in oggetto attraverso la nomina d'ufficio del consulente tecnico d'ufficio.

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