"In materia di servitù telefoniche, il proprietario dell'immobile gravato dall'appoggio di cavi, fili o impianti installati dal gestore telefonico, che intenda effettuare lavori di innovazione o manutenzione dell'immobile, ha il diritto a veder rimuovere gli impianti predetti, fornendo la prova della necessità della rimozione per la realizzazione degli interventi predetti e sempre che non vi sia un divieto di rimozione degli impianti, espressamente stabilito nell'autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che ha costituito la servitù".

È questo il principio affermato dal Tribunale (sentenza n. 271/2013), nell'ambito di un giudizio avviato dai proprietari di un edificio in condominio che citarono la Telecom Italia al fine di ottenere la condanna di quest'ultima a rimuovere cavi, fili e/o impianti telefonici ubicati sul muro delimitante il giardino dell'abitazione, che gli attori intendevano demolire e sostituire con muro e ringhiera con cancellata, nonché gli altri cavi appoggiati sull'intero prospetto dell'immobile, anch'esso destinato a interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La Società telefonica chiese il rigetto della domanda, eccependo, tra l'altro, l'avvenuta usucapione del diritto di servitù a mantenere gli impianti nella posizione in cui si trovavano.

Il Giudice di primo grado evidenziava che l'art. 91, del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettriche) stabilisce che negli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero esercitati dallo Stato (comprese le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti), i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Le servitù, invece, occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi e impianti connessi alle opere considerate dall'art. 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono subordinate al previo consenso del proprietario; in assenza di consenso, il gestore telefonico può presentare documentata istanza all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù e determina l'indennità dovuta al proprietario (D.P.R. n. 327/2001 e legge n. 166/2002).


La servitù non deve recare pregiudizio alla proprietà, deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
L'art. 92, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 prevede che "il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù". In tal caso, il proprietario liberato dalla servitù è tenuto al rimborso della eventuale indennità ricevuta al momento della costituzione della servitù, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

Da suddette disposizioni normative, si deduce il diritto del proprietario di chiedere la rimozione di impianti, fili o cavi installati dal gestore telefonico, a condizione che ciò sia necessario alla realizzazione di interventi di innovazione e manutenzione dell'immobile gravato e sempre che non vi sia un divieto di rimozione, espressamente stabilito e adeguatamente motivato nell'autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
Conseguentemente, il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda degli attori, ha condannato la Telecom a rimuovere la palina, i tiranti e i cavi insistenti sul muro che delimita il giardino dell'abitazione in questione, poiché era stato provato in giudizio la necessità della rimozione al fine di consentire l'intervento di demolizione e ricostruzione del muro che gli attori intendevano effettuare.

Non è stato dello stesso parere, lo stesso tribunale, riguardo la rimozione dei cavi insistenti sul prospetto dell'immobile, in quanto non era stata fornita la prova che il loro posizionamento impediva o ostacolava la realizzazione dei lavori di manutenzione.

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