Deposito telematico: la Cassazione chiarisce quando è ammessa la Pec
Redazione |

Deposito telematico: la Cassazione chiarisce quando è ammessa la Pec

Deposito telematico nel processo penale: la Cassazione ribadisce che la Pec è ammessa solo in caso di malfunzionamenti debitamente certificati

La Corte di cassazione penale, con le sentenze nn. 38004/2026 e 38005/2026, interviene sulle modalità di deposito degli atti processuali, precisando i presupposti che consentono di ricorrere a strumenti diversi dal portale telematico della giustizia.

Il principio ribadito è che l'invio tramite posta elettronica certificata (Pec) non può sostituire liberamente il deposito attraverso il sistema informatico previsto. La modalità alternativa è consentita soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

Malfunzionamenti: serve un'attestazione

Nei due procedimenti esaminati, i difensori avevano trasmesso i ricorsi per cassazione mediante Pec anziché utilizzare il Portale PST Giustizia.

In entrambe le occasioni, la Corte ha dichiarato inammissibili le impugnazioni, rilevando l'assenza di una certificazione del malfunzionamento del sistema relativa al periodo interessato.

Con la sentenza n. 38004/2026, i giudici hanno precisato che, oltre alla certificazione del Direttore generale per i servizi informativi automatizzati (DGSIA), può rilevare anche l'accertamento del problema tecnico effettuato dal dirigente dell'ufficio giudiziario presso il quale deve essere compiuto il deposito, purché il malfunzionamento venga formalmente attestato.

Non basta la segnalazione del difensore

La sentenza n. 38005/2026 affronta un'ulteriore questione: la possibilità per il professionista di dimostrare autonomamente l'impossibilità di utilizzare il portale.

Nel caso concreto, il difensore aveva allegato una schermata contenente i dati del ricorso, sostenendo che un problema tecnico gli avesse impedito di completare l'operazione telematica.

Tuttavia, l'immagine prodotta non riportava alcun messaggio di errore né elementi idonei a documentare un'effettiva interruzione del servizio.

La Cassazione ha quindi escluso che la semplice dichiarazione dell'utente, accompagnata da una schermata priva di riscontri tecnici, possa dimostrare il malfunzionamento del sistema.

Le conseguenze per il deposito degli atti

Le due pronunce richiamano l'importanza del rispetto delle modalità telematiche previste per il deposito degli atti nel processo penale.

Il ricorso alla Pec, in assenza dei presupposti richiesti e di un'adeguata attestazione del problema tecnico, espone l'impugnazione al rischio di inammissibilità.

Per i difensori diventa quindi essenziale verificare l'effettiva indisponibilità del portale e che il malfunzionamento risulti documentato attraverso le attestazioni previste, senza affidarsi a semplici dichiarazioni o schermate realizzate autonomamente.



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