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Il denaro degli enti pubblici: quale natura?

Qual è la natura del denaro degli enti pubblici? Quali le implicazioni pratiche della soluzione a tale problema di natura apparentemente solo definitoria? Le risposte della giurisprudenza.


di Luigi Papalia

Gli enti pubblici si avvalgono di svariate risorse per il perseguimento delle proprie finalità: tra tali risorse rientra il denaro.

Circa il denaro iscritto nelle poste attive del bilancio degli enti pubblici ci si è interrogati sulla qualifica daattribuire allo stesso: se, in particolare, si possa parlare di benepatrimoniale indisponibile o disponibile. Le conseguenze sono di nonpoco conto, rispettivamente da inquadrare nell'ambito del regimestatutario pubblicistico o privatistico di tali beni.

Qualora, infatti, solo per fare un esempio, siassegnasse natura di bene patrimoniale indisponibile al denaro, lostesso sarebbe impignorabile, diversamente da ciò che accadrebbe nelcaso opposto.

La giurisprudenza, al riguardo, ha mostrato nelcorso degli anni di aderire a tesi diverse.

Inizialmente, ha posto l'accento sull'inerenza deldenaro ai rapporti giuridici nascenti dall'esercizio di funzionipubbliche ovvero sul fatto che lo stesso fosse originato dai rapporti di diritto privato.

Si diceva, infatti, che qualora il denaro deglienti pubblici fosse derivato dall'esercizio di funzioni pubbliche, lostesso doveva necessariamente qualificarsi quale bene patrimonialeindisponibile ( con tutto ciò che ne deriva) e che nel caso in cui,invece, lo stesso fosse derivato dall'esercizio di rapporti di tipoprivatistico, tale bene andava qualificato come patrimonialedisponibile.

Tuttavia si considerava bastevole ai finidell'ingresso del denaro nell'alveo tipologico dei beni patrimonialiindisponibili la circostanza che lo stesso fosse stato iscritto nelleposte attive del bilancio degli enti pubblici.

In altri termini, la “iscrizione” tra le posteattive del bilancio, delle somme di denaro era l'elemento sufficienteda cui far discendere la qualificazione dello stesso come di benepatrimoniale indisponibile.

Tale iniziale e tradizionale orientamento dellagiurisprudenza ha però, come si è poco sopra già detto, subito unacerta evoluzione.

Il dato della iscrizione tra le poste attive delbilancio infatti, non è altro – si è sostenuto – che un datoavente valore meramente contabile: non imprimerebbe un certovincolo di destinazione all'oggetto di spesa considerato nel relativo capitolo.

Questa considerazione ha spinto la giurisprudenzaa mutare indirizzo, preferendo ritenere che sempre ed in ogni caso ildenaro degli enti pubblici vada qualificato quale bene patrimonialedisponibile.

Si è infatti sostenuto che:

1) le somme di denaro rientrano nel patrimonio disponibile indipendentemente dalla provenienza;

2) le somme pecuniarie (o i crediti pecuniari) entrano invece a far parte del patrimonio indisponibile soltanto quando una disposizione di legge ovvero un provvedimento amministrativo specifico abbiano conferito agli stessi una specifica destinazione ad un servizio pubblico o all'esercizio di una funzione dell'ente.

di Luigi Papalia E-mail: avvluigipapalia@gmail.com

Data: 01/01/2015 17:00:00
Autore: Luigi Papalia