Ritardo intervento chirurgico e danno catastrofale
L'ordinanza in commento (Cass. n. 22661/2025) affronta il tema della responsabilità della struttura sanitaria per omessa o ritardata prestazione dell'attività terapeutica dovuta, soffermandosi sul nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte, e sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riguardo al danno catastrofale iure hereditatis.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che valorizza la tempestività dell'intervento sanitario quale elemento essenziale della corretta esecuzione della prestazione medica.
Principio di diritto
In materia di responsabilità sanitaria, il ritardo ingiustificato nell'esecuzione di un intervento chirurgico necessario, pur in presenza di una diagnosi correttamente formulata, costituisce condotta colposa e causalmente rilevante rispetto all'evento morte, qualora risulti che l'anticipazione dell'intervento avrebbe evitato o significativamente ridotto il rischio dell'esito infausto.
È altresì legittimo il riconoscimento del danno catastrofale quando sia accertato che il paziente, rimasto vigile e lucido, abbia percepito il progressivo peggioramento delle proprie condizioni e l'approssimarsi della morte.
Svolgimento del processo
I familiari di una paziente deceduta convenivano in giudizio l'ASL di Foggia, deducendo la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Manfredonia per non aver tempestivamente diagnosticato una perforazione intestinale e per aver ritardato l'intervento chirurgico, nonostante la gravità del quadro clinico. L'operazione veniva infatti eseguita solo successivamente presso altra struttura ospedaliera, quando le condizioni della paziente risultavano ormai irreversibilmente compromesse.
Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda risarcitoria. Veniva, quindi, presentato appello dall'ASL: la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello principale e accoglieva parzialmente quello incidentale dei danneggiati, incrementando il risarcimento riconosciuto, anche in relazione al danno catastrofale. L'Azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte si pronunciava nei termini che seguono.
Considerazioni di diritto
La Corte di cassazione rigettava integralmente il ricorso, ritenendo le censure inammissibili o comunque infondate.
Quanto al nesso causale, la Suprema Corte ribadiva che la verifica causale in ambito sanitario non richiede la dimostrazione di una certezza assoluta, ma l'accertamento, secondo il criterio del "più probabile che non", che la condotta omissiva o ritardata del sanitario abbia inciso in modo determinante sull'evoluzione dell'evento dannoso. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato la causa del decesso nella irragionevole protrazione del tempo necessario per procedere all'intervento chirurgico, ritardo aggravato dal fatto che la paziente, pur già condotta in sala operatoria, era stata dimessa e trasferita in altra struttura.
Le doglianze dell'ASL, volte a prospettare una pluralità di cause alternative e una pretesa "causalità incerta", venivano ritenute inammissibili poiché dirette a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
In relazione al danno catastrofale, la Corte confermava che tale voce di danno presuppone la lucidità del paziente e la consapevole percezione dell'imminenza della morte, elementi che possono essere desunti anche in via presuntiva dalle condizioni cliniche. Nel caso esaminato, la motivazione della Corte d'appello era ritenuta congrua, avendo valorizzato la persistenza dei dolori, la vigilanza della paziente e il progressivo peggioramento del quadro clinico, circostanze idonee a fondare il riconoscimento del danno.
Conclusioni
La decisione consolida l'orientamento secondo cui il ritardo terapeutico colposo integra responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, quando risulti causalmente efficiente rispetto all'evento morte. Viene inoltre confermata la piena risarcibilità del danno catastrofale, ove adeguatamente motivata sulla base delle risultanze cliniche.
Avv. Rita Milano
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Data: 19/12/2025 06:00:00Autore: Rita Milano