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La medicina di laboratorio aggregata in Sicilia

Sintesi del quadro normativo regionale in materia di medicina di laboratorio


Nell'ambito del complesso panorama della medicina specialistica in Sicilia, particolare attenzione merita la definizione di aggregazione di ambulatori.

Il Decreto Assessoriale n. 182/2017, ridefinisce i contorni dell'organizzazione sanitaria regionale riguardo la medicina di laboratorio.

E' considerato dal legislatore Siciliano aggregazione di laboratori, un'unica struttura ampia, costituita giuridicamente sotto forma di consorzio, associazione temporanea di imprese, cui fanno riferimento i laboratori singoli definitivi punti di accesso, in cui confluiscono le prestazioni sia in provincia e regione sia fuori regione, queste ultime disciplinate dalla modalità "in service" nel caso di trasferimento di campioni per esami specialistici in altre regioni con strutture adibite a tale scopo.

Gli aggregati di laboratori regionali, non possono in base a tale decreto avere quote di partecipazione in altri aggregati di laboratori sul territorio nazionale e regionale al fine di evitare la formazione di trust fiduciari, cioè accordi in cui l'attività laboratoriale viene ceduta "sottobanco" ad altri aggregati al fine di creare un arricchimento con un patrimonio separato dagli aggregati sanitari principali che si accordano in tal senso.

Nel decreto è anche previsto che società finanziarie non possono fare parte degli aggregati ma questi ultimi possono essere creati ex novo da laboratori accreditati dall'Assessorato competente su territorio regionale.

Per l'entrata e l'uscita dagli aggregati non è più necessario il provvedimento di autorizzazione di cui al precedente D.A. n. 2189 del 08-11-2011, per cui si applicano le norme di diritto privato a valenza contrattuale interna ai laboratori che aderiscono all'aggregazione.

Importante che l'aggregazione è richiesta e incoraggiata in sede regionale al fine di migliorare la qualità delle prestazioni di medicina di laboratorio anche perché il limite di prestazioni richieste in Assessorato annualmente è stato elevato dalle originarie 100.000 a 200.000.

Nel caso in cui questo volume di prestazioni non viene mantenuto e consolidato dai laboratori aggregati fino alla scadenza dell'accreditamento prevista di cui è previsto il rinnovo ogni cinque anni anziché tre come fissato nel precedente decreto, si perde il diritto all'accreditamento che viene revocato per motivi di legittimità e non di merito ex D.A. n. 1006 del 20/06/2014, il quale dal 1 Gennaio 2018 prevede la soglia delle prestazioni suindicate quali importo di mantenimento dell'accreditamento.

La soglia-limite suddetta di prestazioni erogabili su base annua è anche estesa con clausola espressa anche ai laboratori analisi delle case di cura perché le prestazioni rese ai pazienti ricoverati pur essendo interne alla struttura concorrono nel complesso al raggiungimento degli obiettivi e degli standard minimi di prestazioni individuato nel D.A. n. 1006/2014 che modifica il precedente D.A. n. 1629 del 2012.

Nel caso in cui le Asp della Sicilia, riscontrano difformità tanto sul volume delle prestazioni rese quanto sulla correttezza dei codici aggregati e sub codici degli ambulatori facenti parte dell'aggregato, segnalano prontamente al D.A.S.O.E. (Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) le difformità prima di procedere alla stipula dei contratti per il rimborso delle prestazioni ambulatoriali rese al pubblico.

Antonino Miceli Funzionario Asp e Avvocato

Data: 12/12/2025 09:00:00
Autore: Antonino Miceli