Notifica fiscale nulla se l'Agenzia non ricerca il destinatario
Obbligo di riattivare la notifica dopo l'esito negativo
Quando la notifica di un atto non va a buon fine per motivi non imputabili al notificante, quest'ultimo deve attivarsi immediatamente per riprendere il procedimento e portarlo a conclusione.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 30566/2025, ribadisce che l'inerzia dell'ente o il mancato compimento degli ulteriori passaggi rende la notifica irregolare e insanabile.
Il notificante deve quindi compiere senza ritardi tutti gli atti necessari, evitando di superare il limite temporale pari alla metà dei termini previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile.
Il caso esaminato dalla Cassazione
L'Agenzia delle entrate ha tentato di notificare il ricorso, dapprima tramite PEC al difensore della contribuente, ma la comunicazione è stata respinta per indirizzo non valido.
Il giorno successivo l'atto è stato inviato tramite servizio postale all'indirizzo di residenza risultante dai registri anagrafici, ma anche questa notifica è fallita perché la destinataria risultava irreperibile.
Di fronte al doppio esito negativo, l'Agenzia ha richiesto la rinnovazione della notifica. La Corte ha però respinto tale istanza ritenendo non rispettati i requisiti di tempestività.
Responsabilità del notificante e limiti temporali
La Corte sottolinea che la notifica fallita per cause non imputabili al notificante impone una reazione immediata per salvaguardare gli effetti collegati all'atto originario.
La riattivazione deve avvenire entro la metà dei termini di impugnazione previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile, salvo circostanze eccezionali da provare in modo rigoroso.
L'assenza di un comportamento diligente determina l'invalidità definitiva della procedura notificatoria.
Perché non è ammessa la riapertura dei termini
La Cassazione chiarisce che non rientra tra le circostanze che giustificano il superamento del limite temporale:
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il deposito di un'istanza di riapertura dei termini, poiché si tratta di una scelta di parte che non esonera dal dovere di tempestività;
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l'indicazione, in un precedente atto, di un indirizzo errato da parte del destinatario: tale elemento può incidere sull'imputabilità dell'errore, ma non sulla verifica della tempestiva riattivazione della notifica.
Data: 08/12/2025 07:00:00
Autore: Redazione