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Caso funivia Mottarone: motivi del proscioglimento della Leitner S.p.a.

Il GUP di Verbania analizza i parametri per il riconoscimento della posizione di garanzia in capo ad una società di manutenzione


Il fatto

Il procedimento ha ad oggetto la drammatica e tristemente nota vicenda della funivia del Mottarone: il 23 maggio del 2021, la fune traente superiore del tratto funiviario fra Alpino e Mottarone si rompeva in prossimità del suo attacco con la testa fusa sulla cabina n. 3; il freno d'emergenza, concepito proprio per impedire le conseguenze di tale rottura, era stato inibito con l'apposizione di forchettoni o ceppi. La rottura della fune determinava la caduta della cabina e il decesso di tutti i turisti a bordo, fatta eccezione per un minore.

Le perizie disposte dal G.I.P. - per larga parte neanche contestate dalle consulenze di parte - aveva portato alla innegabile conclusione per cui le cause del sinistro erano da ricondursi alla scarsissima manutenzione delle funi e all'utilizzo improprio dei forchettoni.
I controlli sulle teste fuse e sulle funi era di competenza della Leitner S.p.a.
Le condotte dell'Esercente, del Capo servizio e del Direttore di esercizio venivano già vagliate con le richieste di patteggiamento.

La posizione di Leitner S.p.a.

Il Direttore di esercizio, oltre al proprio ruolo, era anche dipendente della Leitner S.p.a., circostanza che aveva indotto la Procura a formalizzare capo d'imputazione anche nei confronti dei legali rappresentanti di quest'ultima. Altra circostanza peculiare era che La Leitner S.p.a. possedeva delle quote della società "Funivie del Mottarone s.r.l." fino all'uscita dalla compagine nel 2016, pur mantenendo la stretta collaborazione in termini di manutenzione, tanto da "prestare" il proprio dipendente, appunto, quale Direttore di esercizio. Ad avviso della Pubblica Accusa, la contrattazione finalizzata all'uscita della Leitner s.p.a. da Funivie del Mottarone s.r.l. (poi divenuta Ferrovie del Mottarone s.r.l.) aveva l'intrinseco difetto di stimolare entrambe le parti a risparmiare sulle spese per la sicurezza dell'impianto: la Leitner s.p.a. perché, pagata a forfait un tanto all'anno, meno interventi faceva e più ci guadagnava; la FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l. perché, essendo gli incassi dei propri clienti la sua fonte di guadagno fondamentale, ogni fermata dell'impianto a fini di manutenzione o riparazione costituiva una fonte di danno "da lucro cessante".

La disamina del G.U.P.

A questo punto, sorgeva per il Tribunale un doppio ostacolo alla valutazione della condotta della Leitner. Il primo, riguardava il capo d'imputazione, mutato rispetto all'origine e che, pertanto, non riguardava più il contratto di manutenzione, bensì l'addebito costituito dall'omessa vigilanza sul Direttore di Esercizio fornito in base a tale accordo. Trattasi, quindi, di un problema di correlazione tra capo d'imputazione e sentenza.
Il secondo, ineriva alla difficoltà interpretativa di quel contratto. Evidenzia il Tribunale che "Se è vero che il titolo del contratto parla di "affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria" alla LEITNER s.p.a., è altrettanto vero che, all'art. 2, non si afferma che detta società si obbliga a fornire tale prestazione onnicomprensivamente, bensì si dice che essa si obbliga a fornire le "attività, forniture e prestazioni di seguito indicate finalizzate alla manutenzione ordinaria" dell'impianto, dunque qualcosa di delimitato e specifico. Se è vero che nello stesso articolo è scritto che per manutenzione ordinaria s'intende "tutta la manutenzione necessaria per il corretto funzionamento
dell'impianto riepilogata nel Manuale d'Uso e Manutenzione", è altrettanto vero che, di seguito, nell'elenco esplicativo, non si fa alcuna menzione di alcun tipo di intervento assimilabile al controllo visivo mensile delle funi, né tanto meno al rispetto delle prescrizioni normative la cui violazione ha portato all'improprio utilizzo dei forchettoni
per contrastare il cattivo funzionamento dell'impianto frenante di emergenza ".
Né andava trascurato che lo stesso contratto, all'art.4, lasciava intatta a carico del concessionario la responsabilità della gestione dell'impianto in conformità al Manuale d'Uso e Manutenzione. Insomma, il documento si presentava confuso ed ambiguo.

Verosimilmente, l'accordo consisteva nell'impegno di Leitner S.p.a. di rispondere alle richieste di manutenzione provenienti di volta in volta dai responsabili dell'impianto e nella fornitura, senza chiamata, di una serie di specifiche prestazioni periodiche.
Tra l'altro, poiché la veste di Direttore di esercizio è quella di pubblico ufficiale toccava a lui (e non alla Leitner s.p.a.) compiere tutti gli atti che ne contraddistinguono la funzione; il solo fatto che la Leitner S.p.a. avesse messo a disposizione un suo dipendente per ricoprire tale ruolo non muta la sostanza delle cose.
Chiosa il Tribunale che non si è di fronte ad un esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, non solo perché, come si è osservato, vi è da dubitare che ciò discendesse da quel contratto, ma soprattutto perché si è al cospetto di una attribuzione normativa di ruoli che pare escludere in radice la possibilità di un coinvolgimento di soggetti diversi dall'Esercente, dal Capo servizio e, soprattutto, dal Direttore di Esercizio: figure che l'ordinamento individua come gli unici possibili responsabili di un impianto funiviario.
Il GUP, pertanto, riteneva non sufficienti gli elementi a carico degli imputati ed emetteva sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

Per tutti gli approfondimenti si invita alla lettura della sentenza allegata.
Data: 19/12/2025 09:00:00
Autore: Andrea Cagliero