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Omessa diagnosi prenatale e perdita di chance

Responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale e nesso causale con il decesso del neonato: la risarcibilità del danno da perdita di chance secondo la Cassazione


Principio di diritto

In materia di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance presuppone l'accertata esclusione del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento finale (nella specie, il decesso del paziente), potendo la chance risarcibile consistere esclusivamente nella perdita di una seria, concreta e apprezzabile possibilità di conseguire un risultato più favorevole sotto il profilo della tutela della salute. L'incertezza del risultato non incide sull'analisi del nesso causale, bensì sull'identificazione del danno, che non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato nella sua consistenza.

Svolgimento del processo

La controversia trae origine dal decesso di un neonato, avvenuto poche ore dopo la nascita, ascritto dagli attori alle colpose omissioni dei sanitari che avevano seguito la gravidanza e il parto, nonché alla responsabilità della struttura ospedaliera. In particolare, veniva contestata l'omessa tempestiva diagnosi prenatale di gravi malformazioni congenite, che avrebbe impedito l'attivazione di un immediato e adeguato intervento chirurgico, privando il neonato di concrete possibilità di sopravvivenza.

Il Tribunale di Palermo, pur escludendo la sussistenza di un nesso causale diretto tra le omissioni dei sanitari e il decesso del neonato, riconosceva in favore dei genitori il risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in misura proporzionale alle possibilità di sopravvivenza che un corretto e tempestivo intervento avrebbe potuto garantire.

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 959/2022, confermava integralmente la decisione di primo grado, rilevando, tra l'altro, la mancata proposizione di appello incidentale da parte dei convenuti sul riconoscimento della chance risarcibile.

Avverso la sentenza d'appello proponevano ricorso per Cassazione i genitori del neonato, articolando sei motivi di censura, ai quali resistevano i sanitari e le compagnie assicuratrici.

Considerazioni di diritto

Con i primi motivi di ricorso, esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte, i ricorrenti denunciavano l'erronea esclusione del nesso causale tra le omissioni diagnostiche dei sanitari e il decesso del neonato, lamentando una non corretta applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non" e una travisata interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, in particolare con riferimento alla qualificazione della patologia congenita e alle percentuali di sopravvivenza.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16326/2025, ha dichiarato inammissibili tali censure, rilevando come esse si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto opportuno precisare e correggere la motivazione della sentenza impugnata in punto di rapporto tra esclusione del nesso causale e risarcimento della perdita di chance.

Richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte ha chiarito che il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone logicamente e giuridicamente la definitiva esclusione del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento morte. Solo in tale evenienza è possibile scrutinare la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore, che costituisce un evento di danno distinto e autonomo rispetto al decesso.

La chance, ha precisato la Corte, non rappresenta una frazione percentuale del danno finale, ma un'entità giuridica autonoma, identificabile nella perdita di una possibilità seria, apprezzabile e concreta, la cui risarcibilità deve essere valutata equitativamente.

Parimenti inammissibili sono state ritenute le censure relative alla quantificazione del danno parentale e al mancato riconoscimento di ulteriori voci di danno biologico, nonché quelle concernenti la liquidazione delle spese di lite, in quanto non idonee a cogliere la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Conclusioni

La pronuncia in esame riveste particolare rilievo sistematico in quanto offre una chiara ricostruzione dogmatica del danno da perdita di chance in ambito sanitario, ribadendone la natura di danno-evento autonomo e distinto rispetto al decesso del paziente. La Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che la chance non costituisce una riduzione proporzionale del danno da morte, ma è risarcibile solo quando sia escluso il nesso causale tra condotta colposa ed evento letale. La sentenza assume altresì rilievo pratico per i giudizi di responsabilità medica connotati da elevata incertezza scientifica, delimitando con precisione l'ambito del sindacato di legittimità e confermando l'inammissibilità delle censure volte a sollecitare una diversa lettura delle risultanze peritali. In tal modo, la decisione contribuisce a rafforzare la coerenza del sistema risarcitorio, evitando indebite sovrapposizioni tra danno finale e perdita di chance e fornendo agli operatori del diritto criteri chiari per l'impostazione delle domande risarcitorie e delle difese in materia di responsabilità sanitaria.


Avv. Rosanna Pedullà

Studio legale Cataldi Network, Sede di Milano, Viale Premuda 16 20129 Milano

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Data: 18/12/2025 21:00:00
Autore: Rosanna Pedullā