di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 12018 del 28 Maggio 2014. 

Il conflitto di interessi tra condomini in ambito di assemblea condominiale deve essere stabilito in concreto e non individuato meramente astratto. Occorre, in altri termini, valutare nello specifico sia l'interesse comune che la posizione del singolo che si reputi in contrasto, al fine di verificarne l'effettività. 

E' questo il principio di diritto enunciato dalla sezione filtro della Corte di Cassazione.

Pertanto al fine di valutare se vi è o meno conflitto di interessi tra interesse del condominio e quello del singolo condomino e per calcolare il computo delle maggioranze necessarie all'adozione della delibera, occorre esaminare nello specifico sia l'oggetto della delibera assembleare impugnata che le singole posizioni dei contendenti, al fine di individuarne l'interesse sotteso. 

Nel caso di specie il condominio doveva adottare una delibera avente ad oggetto la concessione in uso dell'androne condominiale per il parcheggio delle autovetture di un condomino.

In tal caso il conflitto di interessi avrebbe avuto rilevanza nella determinazione del quorum deliberativo

La Suprema corte afferma che occorre sempre procedere a una "valutazione della fattispecie concreta di contrasto dell'interesse dei due condomini alla emanazione della delibera che riconosceva loro il diritto all'uso esclusivo a titolo oneroso dei locali e dell'androne del palazzo". Il giudice del merito non avrebbe proceduto all'individuazione e alla valutazione delle caratteristiche che in concreto avrebbe dovuto rivestire l'interesse del condomino, evitando di prendere in considerazione le ragioni personali del singolo rispetto all'"interesse istituzionale dell'ente di gestione". Nella sentenza

impugnata manca una descrizione delle caratteristiche della cosa comune, così come non è stato specificamente verificato né un uso pregresso né un'incidenza specifica della cosa rispetto alle posizioni degli opponenti. La questione, a parere della Corte, è palesemente fondata, e gli atti sono rimessi a diversa sezione per la discussione in pubblica udienza. Qui sotto in allegato il testo della sentenza.


Vai al testo dell'ordinanza 12018/2014

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