Per la Cassazione è colpevole il datore inerte che non rimuove i fatti lesivi o le condizioni ambientali idonei a determinarli

di Lucia Izzo - Anche il comportamento vessatorio dei colleghi di lavoro può integrare una condotta di mobbing datoriale, laddove quest'ultimo sia rimasto colpevolmente inerte non rimuovendo i fatti lesivi o le condizioni ambientali che li rendono possibili, ma, anzi, contribuendo a determinarli.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 74/2017 (qui sotto allegata) confermando quanto stabilito dei giudici di merito, secondo i quali alcuni comportamenti, seppur leciti singolarmente, aveva determinato un atteggiamento persecutorio nei confronti del dipendente.


Tra questi, ad esempio, il richiedere giustificazioni a causa dell'assenza dal lavoro, la contestazione disciplinare per il ritardo nell'invio del certificato medico, la revoca delle ferie già concesse e la mancata concessione dei permessi sindacali.


Il dipendente aveva convenuto in giudizio la ONLUS presso la quale aveva prestato attività lavorativa come educatore professionale, chiedendo l'accertamento della condotta di mobbing di cui asseriva di essere stato vittima a far data dall'assunzione e sino al licenziamento, intimatogli per superamento del periodo di comporto, determinato dall'insorta sindrome depressiva.


I giudici merito dichiaravano la responsabilità del datore di lavoro per il danno alla persona subito dal ricorrente e ritenevano sussistente la condotta di mobbing

a suo danno, nonché il nesso di causalità tra la stessa e la malattia da lui lamentata, accertata dalla c.t.u. di primo grado che aveva concluso per l'esistenza di "una reazione stressogena importante con conseguente insorgenza di disturbi psichici". 


Inutile per la ONLUS tentare di difendersi ritenendo che per la configurazione della fattispecie del mobbing sarebbero necessari i caratteri della molteplicità, sistematicità e durata nel  tempo dei comportamenti vessatori, in ordine ai quali la Corte territoriale non avrebbe preso posizione.


Anzi, la difesa ritiene che le vicende valorizzate non avrebbero la valenza loro attribuita dal giudice di merito. In particolare, la collocazione iniziale presso il servizio di ETH (Educativa territoriale handicap), la sospensione dalla mansione e dalla retribuzione (disposta asseritamente per tutelare il lavoratore a fronte del giudizio del medico competente), la richiesta di giustificazioni in dipendenza dall'assenza dal lavoro e la contestazione disciplinare per il ritardo nell'invio della certificazione medica (asseritamente coerenti con le previsioni e i termini del CCNL per le cooperative sociali), la revoca delle ferie e la mancata concessione dei permessi e delle aspettative sindacali (che avrebbero risposto a lecite prerogative datoriali) e, infine, che in ordine all'atteggiamento di contrasto con i colleghi di lavoro, il datore di lavoro non aveva poteri di intervento.


In realtà, precisano gli Ermellini, il giudice a quo si è attenuto alla configurazione giuridica del mobbing consolidata nella giurisprudenza, secondo la quale essa rientra "fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate, che designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatoriprotratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capocaratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo".


Correttamente, nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti tutti gli elementi idonei a individuare la fattispecie in questione, e quindi: una serie di comportamenti di carattere persecutorio (illeciti o anche leciti se considerati singolarmente) che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla  vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi 


In particolare, spiega la Cassazione, anche il comportamento vessatorio di colleghi di lavoro è idoneo a "integrare una condotta di mobbing datoriale, ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione dei fatto lesivo o delle condizioni ambientali che lo rendono possibile o le abbia addirittura determinate, considerato che anche l'aspetto umano fa parte dell' ambiente di lavoro nell'ambito del quale opera il dovere di protezione previsto dall'art. 2087 c.c., e che l'ascrivibilità al datore di lavoro dell'organizzazione dell'impresa anche sotto il profilo del personale ne determina la fonte autonoma di responsabilità costituita dall'art. 2049 cod. civ.".

Cass., sezione lavoro, sent. 74/2017

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