Con la convivenza more uxorio (famiglia di fatto o convivenza di fatto) si indica l'unione stabile e la comunione (di vita, spirituale e materiale) tra due persone non fondata sul matrimonio

Cos'è la convivenza more uxorio

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La convivenza more uxorio è in sostanza la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita. La situazione di fatto che si crea è simile, per molti aspetti, al matrimonio.

Già nel lontano 1993, la Cassazione dichiarò che la convivenza more uxorio è legittima per il nostro ordinamento perché non contrasta con il buon costume, l'ordine pubblico e le norme imperative (cfr. Cass. n. 6381/1993).

Successivamente, la legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) ne ha introdotto la disciplina nel nostro ordinamento.

Per conoscere il significato di more uxorio vai alla nostra guida More uxorio

I diritti dei conviventi di fatto

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La legge Cirinnà ha disciplinato, infatti, la coppia di fatto e introdotto il contratto di convivenza.

La nuova normativa contempla una serie di diritti a favore dei conviventi che restituisce dignità alle unioni che non contraggono matrimonio. Il partner di un soggetto dichiarato inabile può essere infatti nominato suo amministratore di sostegno, fargli visita nei luoghi di ricovero ed esprimere la sua opinione sul trattamento terapeutico che lo riguarda. Il decesso di uno dei conviventi causata da un illecito altrui commesso sul posto di lavoro, durante la circolazione stradale o in altre circostanze, legittima l'altro convivente a chiedere il risarcimento danni da morte.

Il lavoro di uno dei conviventi nell'impresa dell'altro gli attribuisce il diritto di partecipare agli utili.

La casa familiare nelle convivenze more uxorio

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Durante la convivenza, se la casa che le parti hanno destinato alla coabitazione è di proprietà esclusiva di uno solo, l'altro non vanta diritti sulla stessa, perché considerato un semplice "ospite"(in senso contrario si è espressa la Cassazione con sentenza n. 17971/2015 aderendo quanto già sancito dalle sentenze n. 7/2014 e n. 7214/2013).

In caso di decesso invece il partner superstite subentra nel contratto d'affitto e, se l'immobile era di proprietà del defunto, mantiene il diritto di abitazione per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Il diritto al mantenimento

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La corresponsione dell'assegno di mantenimento non è contemplata nel caso in cui a separarsi è una coppia di fatto. L'unica forma di contributo prevista dalla nuova legge consiste nel diritto agli alimenti, solo se l'ex convivente versa in stato di bisogno. La misura e durata degli alimenti sono tuttavia stabiliti in base al periodo della convivenza.

L'affidamento dei figli se si rompe l'unione more uxorio

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I figli naturali nati al di fuori del matrimonio sono parificati in tutto e per tutto ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio (Dlgs. n. 154/2013).

Pertanto, in una coppia di fatto che si separa, ogni genitore, in assenza di accordo per gestire la relazione con i figli, può rivolgersi al Tribunale ordinario.

Spetterà così all'autorità giudiziaria stabilire la misura dell'assegno di mantenimento, il diritto di visita, l'affidamento e l'assegnazione della casa familiare.

I contratti di convivenza

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I contratti di convivenza presuppongono la registrazione anagrafica della coppia di fatto (eterosessuale od omosessuale) presso il Comune di residenza.

La sua stipula si rivela particolarmente utile in caso di separazione, poiché le parti possono stabilire a priori le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto durante la convivenza e quando questa viene meno.

Le obbligazioni naturali che scaturiscono dalla convivenza

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Il tema delle obbligazioni naturali all'interno delle coppie di fatto emerge quando la coppia si divide. Tanto per ricordarne brevemente il significato, l'obbligazione naturale consiste nel pagamento spontaneo di una somma di denaro o nell'esecuzione spontanea di una prestazione, per puro ossequio a regole sociali o morali.

L'assenza del vincolo giuridico comporta che le obbligazioni naturali siano soggette a quanto stabilito dall'art. 2034 c.c.: 1. "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. 2. I doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti".

Il convivente che ha elargito somme per il mantenimento della coppia o della famiglia di fatto (in presenza di figli) non può pertanto chiederne la restituzione, se sono stati rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Occorre tenere conto altresì dei casi in cui l'esborso risulta ingente e come tale non riconducibile nell'ambito delle obbligazioni naturali (Tribunale di Treviso sentenza n. 258/2015; Cassazione n. 18632/2015; Cassazione n. 1266/2016).

La giurisprudenza sulla famiglia di fatto

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Ecco alcune massime rilevanti in materia di famiglia di fatto o convivenza more uxorio:

Cassazione n. 6810/2023

In materia di famiglia di fatto non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, la cessazione del rapporto avviene ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti per l'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155 comma 2 c.c.

Cassazione SS.UU. n. 32198/2021

Allo stato attuale, l'instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un'altra persona non è però irrilevante: le Sezioni Unite affermano che l'ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell'assegno.

Cassazione n. 9178/2018

Si ha convivenza more uxorio, che assume rilievo anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente nel caso di perdita della vita dell'altro, allorquando due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in forza del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Cassazione n. 1266/2016

Al termine di un periodo di convivenza more uxorio può essere stabilito un compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore dell'altro prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, quale il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento alcuno, costituendo obbligazione naturale ex articolo 2034 del Cc, conformemente al dettato costituzionale di cui all'articolo 2.

Trib. Reggio Emilia n. 315/2016

Nell'ambito di un giudizio per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, la questione dell'esistenza o dell'assenza di una "vita familiare" ex art. 8 Cedu, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali.

Cassazione n. 19423/2014

La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario ai danni del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio.


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