Amministrazione di sostegno

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Guida all'istituto dell'amministrazione di sostegno. Presupposti applicativi, finalità e regime giuridico dell'istituto e analisi della figura dell'amministratore di sosteno.

L’amministratore di sostegno è una figura istituita dalla legge n. 6/2004 per tutelare e assistere chi non riesce a provvedere ai propri interessi, in ragione di una infermità o menomazione fisica o psichica anche temporanea o parziale

La finalità dell'amministrazione di sostegno

Con l'introduzione della figura dell'Amministrazione di Sostegno nel codice civile italiano ad opera della legge n. 6/2004, il legislatore ha inteso offrire una tutela efficace a persone che, pur non essendo nella condizione di essere interdette o inabilitate, non siano comunque in grado di gestire in autonomia i propri interessi.

L'obiettivo della suddetta legge era quella di restituire una logica nella composizione degli strumenti di protezione del soggetto privo di autonomia o con autonomia limitata. Da tempo la dottrina aveva criticato l'eccessiva e sproporzionata limitazione delle libertà negoziali e personali, conseguente all'applicazione degli istituti della interdizione giudiziale e della inabilitazione. Per questo, oltre ad introdurre l'amministrazione di sostegno, il legislatore ha modificato il la disciplina degli istituti già esistenti, secondo il principio della tripartizione. Vengono, infatti, indicati i criteri che devono essere seguiti nella predisposizione delle misure di prevenzione nel caso concreto; tra questi assumono rilievo i criteri della gradualità, residualità e massima conservazione.

Secondo il principio di gradualità, il giudice, nell'adottare gli strumenti di protezione, deve applicare quello che sia più confacente alle esigenze del caso concreto nella misura che comprima i meno possibile la capacità del soggetto interessato. Pertanto, l'amministrazione di sostegno, dato il suo intrinseco carattere di flessibilità e duttilità, determina la residualità degli strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione che risultano applicabili solo a fronte dell'inadeguatezza della disciplina generale dell'amministrazione di sostegno. In ogni caso, il riferimento ultimo e generale per la protezione del soggetto privo di autonomia è quello della maggior conservazione possibile delle sue capacità e spazi di intervento negoziale e personale. 

Chi può beneficiare dell'amministrazione di sostegno

Tra i beneficiari dell'amministrazione di sostegno rientrano tutti coloro che, per effetto di una data infermità o di una qualsiasi menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche soltanto parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si possono quindi includere in primo luogo i disabili, gli anziani, così come i tossicodipendenti (compresi gli alcolisti) oltre che i detenuti e alcune categorie di malati (compresi ad esempio i malati terminali o le persone colpite da ictus celebrale).

Secondo quanto dispone l'art. 404 del codice civile "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

Chi è l'amministratore di sostegno

La figura dell'amministratore di sostegno trova la sua fonte di disciplina nel codice civile , agli articoli 404 e seguenti, nel quale è stata introdotta ad opera della legge n. 6/2004.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare, con decreto, ogniqualvolta ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 404 c.c.

Lo scopo di tale nomina è quello di garantire una sorta di "protezione giuridica" a chi versa in una situazione di difficoltà a provvedere ai propri interessi perché privo in tutto o in parte di autonomia, senza tuttavia limitarne in modo eccessivo la capacità di agire.

La scelta dell'amministratore di sostegno

I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono contenuti nell'art. 408 c.c.:

"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata […]".

E, ancora, dispone:

"Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".

Si noti bene. Non tutti i soggetti possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno Ai sensi dell'art. 408 c.c.: "Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario".

Anche il genitore superstite è soggetto legittimato a designare al figlio l'amministratore di sostegno, affidando la disposizione ad un testamento (olografo, pubblico, segreto) o ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata.

Nome dell'amministratore di sostegno

Vediamo come e in che modalità può essere richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.

Chi può chiedere la nomina

Possono chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno:

  • lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • Il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
  • gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  • il pubblico ministero;
  • il tutore o il curatore.

Come funziona la nomina

A tal fine è infatti sufficiente presentare un'istanza al giudice tutelare competente. All'interno di questa istanza vanno indicate le generalità del soggetto da porre sotto tutela, del richiedente e di un eventuale futuro amministratore, oltre che il lasso di tempo entro cui sarà perpetrata l'amministrazione di sostegno: permanente o temporanea a seconda dell'effettiva impossibilità del soggetto cui si riferisce di provvedere ai propri interessi.

A tal fine è inoltre indispensabile specificare quali siano le effettive capacità del potenziale beneficiario precisando quali attività egli è ancora in grado di compiere in autonomia, quali non è assolutamente in grado di compiere e quali è in grado di compiere in affiancamento.

Accertamenti e convocazione del giudice tutelare

A questo punto il giudice tutelare che abbia ricevuto il ricorso è chiamato a porre in essere tutti gli accertamenti necessari a provvedere, godendo di ampia autonomia.

Egli, ad esempio, convoca il ricorrente e altri soggetti vicini al potenziale amministrato, per ascoltarli di persona in ordine alla richiesta.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 407 del codice civile va sempre sentita personalmente la persona cui il procedimento si riferisce.

L'amministratore di sostegno è quindi nominato entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso, anche scegliendo un soggetto diverso da quello indicato nel ricorso. Il giudice vi provvede (come stabilito dall'articolo 405 del codice civile) con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nomina amministratore di sostegno provvisorio

Se necessario, il giudice adotta i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio.

L'assunzione definitiva dell'obbligo di adempiere all'amministrazione di sostegno, infine, avviene con il giuramento da parte dello stesso amministratore.

Si precisa che, in forza di quanto stabilito dall'articolo 408 del codice civile, la scelta dell'amministratore di sostegno, da farsi con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, va fatta preferendo ove possibile il coniuge non legalmente separato, il convivente stabile, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Si sottolinea che "il procedimento di nomina e regolamentazione dell'amministrazione di sostegno delineato dagli artt. da 404 a 413 c.c. e dall'art. 712-bis c.p.c., a seguito della l. 9 gennaio 2004 n. 6, è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l'applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate" (cfr., tra le altre Cass. n. 23743/2007).

Poteri e doveri dell'amministratore di sostegno

La definizione dei poteri e dei doveri cui è tenuto l'amministrazione di sostegno è prevista agli art. 409 e l'art. 410 c.c. L'amministrazione di sostegno si caratterizza per la presenza di un regime flessibile, in quanto adattabile dal giudice alle circostanze del caso concreto.

I poteri

Ai sensi dell'art. 409 c.c.: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministratore di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana". Dal tenore letterale della disposizione riportata si evince che gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell'amministratore di sostegno. In questa ipotesi distinguiamo tra:

- Atti di ordinaria amministrazione

Si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);

- Atti di straordinaria amministrazione

Si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio…) per il compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.

Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno. Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell'amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario. Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

I doveri

Quanto ai doveri l'art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:

  • tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
  • è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il legislatore ha, altresì, previsto che l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente - annualmente, semestralmente… - in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l'attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.

Atti compiuti in violazione di legge dall'amministratore di sostegno

Secondo quanto dispone l'art. 412 c.c. "Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministratore di sostegno".
Il termine di prescrizione per le azioni di annullamento è di 5 anni e decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministratore di sostegno.

La delega all'amministratore di sostegno

Per lo svolgimento di tutte le attività comprese nell'incarico che gli è stato conferito dal giudice tutelare, l'amministratore di sostegno non ha bisogno di alcuna delega, ma può compierle liberamente.

Vi sono, tuttavia, alcune attività che potrebbero non essere contemplate nell'incarico. Ad esempio: la partecipazione alle riunioni di condominio in nome e per conto dell'amministrato.

In tal caso, all'amministratore di sostegno, nonostante il ruolo ricoperto, dovrà essere conferita un'apposita delega, in nulla differente rispetto a quella che si può conferire ad altri soggetti (e che in ambito condominiale, per la partecipazione alle assemblee, è molto diffusa).

Cessazione e sostituzione dell'amministratore di sostegno

Il legislatore all'art. 413 c.c. dispone che è possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell'amministratore di sostegno.

Ciò può accadere quando:

  • lo stesso beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o alcuni dei soggetti indicati dall'art. 406 del codice civile, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministratore di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore
  • quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario

La richiesta deve essere motivata e va proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal Pm o dagli altri soggetti indicati dall'art. 406 c.c.. L'istanza va comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.

Il compenso

L'incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all'amministratore un equo indennizzo in relazione all'attività svolta.

La procedura e il fac-simile di ricorso

Per poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l'amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo.

Come e a chi si presenta il ricorso

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentato senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato. Sul punto, così, si è pronunciata la Suprema Corte sancendo "il principio in base al quale il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore. Per contro, necessita la difesa tecnica laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio" (Cass. Civ. sentenza n. 25366/2006).

In ogni caso, in presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

La domanda, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente.

Fac-simile di ricorso

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., contenere le seguenti indicazioni:

  • le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale;
  • le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
  • il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

 

Nucleo centrale del ricorso è, a parere di chi scrive, l'esposizione dettagliata delle ragioni che rendono necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno. Il ricorrente può sempre farsi assistere da un avvocato oppure, in alcuni casi, può partecipare da solo al giudizio.

Ecco un Fac-simile di un ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno da scaricare anche in pdf.

Il procedimento e la nomina dell'amministratore di sostegno

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno è procedimento non contenzioso, assai celere ed informale.

Più nel dettaglio, una volta depositato il ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio, il giudice fissa con decreto la data dell'udienza in cui "deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

Il decreto contiene di solito l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

L'obbligo di notifica può gravare, a seconda della prassi impiegata dal tribunale di competenza, sulla parte ricorrente, oppure sulla Cancelleria del Giudice Tutelare. Il giudice, dopo avere sentito il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene necessario, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. provvede sul ricorso emettendo un decreto motivato, entro 60 giorni dalla data deposito dell'istanza- ricorso.

La scelta, o meglio la decisione, viene presa in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Nel decreto di nomina il giudice tutelare indica la durata dell'incarico; l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, specificando quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'amministratore di sostegno è tenuto a rispettare.

Si noti bene: al procedimento di nomina interviene sempre il Pubblico Ministero.

Il giudice tutelare può, se lo ritiene necessario, adottare provvedimenti d'urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi. Nell'ipotesi in cui ricorrano gravi motivi può, anche, disattendere l'indicazione sull'amministratore indicata dal beneficiario. Il ricorso che introduce la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno deve spesso essere presentato con l'assistenza tecnica di un avvocato.

Ai sensi dell'articolo 405 c.c. ultimo comma "Il decreto di apertura dell'amministratore di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga"

Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione, l'art. 720 bis c.p.c. prevede che contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello; contro il decreto della Corte d'appello, pronunciato in sede di reclamo, può essere proposto ricorso per Cassazione.